1. Ai fini della liquidazione del contributo, all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) descrizione dettagliata del servizio effettuato e copia dell’ordine di spedizione e dell’ordine di ritiro, con indicazione dell’itinerario, del luogo di carico e scarico, dell’orario di partenza e arrivo, dell’unità di trasporto;
b) documentazione relativa al costo applicato per il trasporto ai clienti finali, dalla quale si evince l’agevolazione effettiva concessa a titolo di contributo dalla legge provinciale;
c) copia del contratto stipulato con l’impresa ferroviaria (solo in caso di domanda da parte di un OTM).
2. La liquidazione dei contributi avviene al massimo in quattro tranche a seguito di presentazione della documentazione di cui al comma 1. La documentazione relativa al costo applicato per il trasporto ai clienti finali di cui al comma 1 lettera b) può essere presentata, previo rispettivo accordo, anche entro 30 giorni dall’avvenuta liquidazione.
3. I contributi sono liquidati in base al piano di finanziamento con provvedimento della direttrice/del direttore d’ufficio competente, previa verifica della congruità e regolarità della documentazione prodotta.