(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)
1. I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“7. Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura, dell’autorità di gara e della commissione di valutazione. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.”
(4) L’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 29 (Soccorso istruttorio)
1. L’istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato dalla normativa statale e in ogni caso non comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.”