I soci fondatori nominano l’Organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di tre revisori dei conti, nonché dai relativi supplenti. Il revisore o i revisori resteranno in carica per un periodo di tre anni ed il loro mandato potrà essere riconfermato per un’ulteriore sola volta.
Il o i revisori dei conti devono essere iscritti negli albi dei revisori dei conti, dei commercialisti o die ragionieri. Non possono essere distolti dal loro incarico, fatto salvo che non adempiano ai loro doveri.
Il revisore o i revisori verificano l’attività di amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile.
Il revisore o i revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le quali ricevono apposita convocazione.
Redigono una relazione sul bilancio di previsione nonché sul bilancio di esercizio ed esprimono pareri obbligatori sulle variazioni di bilancio. Inoltre prestano consulenza finanziaria al Consiglio di Amministrazione.