(1) La Provincia partecipa ai costi di esercizio dell’Azienda e dei musei provinciali e alle spese per l’accrescimento del patrimonio con elargizioni annuali previste nell’ambito della programmazione triennale.
(2) Il relativo stanziamento, da iscriversi nell’annuale bilancio di previsione triennale della Provincia per gli scopi menzionati, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.
(3) L’Azienda Musei provinciali si procura risorse aggiuntive in particolare attraverso: