(1) L’articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 23 (Collaudo degli impianti)
1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti stradali e autostradali di nuova costituzione non possono essere posti in esercizio prima che ne sia stata verificata la conformità ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L’accertamento di conformità dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge è svolto da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto, mediante collaudo di prevenzione incendi che attesti la conformità dell’impianto al progetto autorizzato.
3. Il titolare dell’autorizzazione dell’impianto trasmette il verbale di collaudo di prevenzione incendi all’amministrazione competente che, entro 5 giorni dalla ricezione, provvede a trasmetterlo alle seguenti strutture organizzative, competenti ad effettuare i controlli circa l’effettiva rispondenza di quanto attestato nel collaudo antincendio:
- Ufficio delle Dogane di Bolzano;
- Ufficio Servizio strade competente (statale, provinciale o comunale);
- Ufficio Prevenzione incendi dell’Agenzia per la Protezione civile;
- Ripartizione provinciale Economia.
4. I controlli di cui al comma 3 devono essere effettuati entro i successivi 60 giorni. Gli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 trasmettono l’esito del rispettivo controllo alla Ripartizione provinciale Economia, che provvede all’adozione del relativo provvedimento.
5. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo, la verifica periodica – da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente – volta ad accertare la conformità dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge è svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell’autorizzazione, mediante perizia giurata che attesti la conformità dell’impianto al progetto autorizzato e alle successive modifiche di impianto.
6. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’amministrazione competente la perizia giurata di cui al comma 5 almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni di cui allo stesso comma.
7. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica – da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente – volta ad accertare la conformità dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge, è svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell’autorizzazione.
8. Ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo che abbiano già presentato domanda e per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, non si sia potuto procedere ad effettuare la verifica periodica ai sensi del previgente articolo 23, è consentita la prosecuzione dell’attività per ulteriori 12 mesi a partire dall’entrata in vigore delle modifiche stesse. Entro tale termine i titolari degli impianti dovranno provvedere all’accertamento di conformità di cui al comma 5 del presente articolo e trasmettere la perizia giurata all’amministrazione competente, pena la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22.”