(1) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:
“3. Le merci offerte al pubblico devono essere individuate in modo non equivoco ed il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione o equiparate e promozionali è ammesso l'uso dei doppi prezzi, con l'indicazione dello sconto espresso in percentuale.”