(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.”