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Delibera 9 maggio 2017, n. 506
Linee guida per la stesura dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

ALLEGATO A

Linee guida per la stesura dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida definiscono, in esecuzione dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del servizio sanitario provinciale”, i principi e i criteri per la stesura dell‘atto aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominato atto aziendale.

Articolo 2
Principi fondamentali

1. L'atto aziendale è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) osservanza delle leggi, regolamenti, delibere della Giunta provinciale e decreti in materia;

b) principio di sussidiarietà;

c) identificazione delle articolazioni della struttura aziendale, con chiara assegnazione delle competenze, dei poteri decisionali e delle relative responsabilità;

d) prevenzione di duplicazioni di strutture e di strutture parallele e diminuzione degli oneri amministrativi attraverso la sburocratizzazione;

e) identificazione dei poteri di indirizzo e di controllo tecnico-amministrativi attribuiti ai responsabili preposti ai singoli livelli di articolazione aziendale;

f) utilizzo di sinergie.

Titolo II
Organismi dell’Azienda Sanitaria

Articolo 3
Unità operativa per il governo clinico

1. L'unità operativa per il governo clinico svolge attività di supporto per la direzione aziendale in ambito di coordinamento della programmazione clinica, verifica della performance clinica nonché predisposizione e verifica degli obiettivi.

2. In particolare, l'unità operativa per il governo clinico è competente per:

a) un'adeguata distribuzione delle prestazioni sanitarie sul territorio provinciale;

b) la sorveglianza, l’orientamento, l’adeguamento e la regolazione dei processi assistenziali, in particolar modo mediante un efficace ed efficiente coordinamento delle prestazioni sanitarie all’interno della rete ospedaliera, anche superando i confini comprensoriali;

c) la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico;

d) la verifica e valutazione della qualità delle prestazioni cliniche dei servizi sanitari (controlling clinico).

2. La nomina a direttrice/direttore dell'unità operativa per il governo clinico avviene mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica. Requisiti fondamentali sono:

a) competenza specifica nell'ambito del governo clinico;

b) comprovate competenze organizzative e sociali.

Articolo 4
Collegio per il governo clinico

1. Il collegio per il governo clinico, di seguito denominato collegio, è un organo di consulenza professionale. Esso esercita la sua funzione di consulenza per la direzione aziendale e per l’unità operativa per governo clinico in merito alla programmazione ed organizzazione delle attività tecnico-cliniche ed alla valutazione dei documenti programmatori.

2. Il collegio è composto da non più di 16 membri.

3. La composizione del collegio si adegua alle norme provinciali vigenti sulla rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e sull’equilibrio fra i generi.

4. Sono membri di diritto:

a) la Direttrice generale/il Direttore generale in qualità di presidente. Essa/Egli ha la facoltà di delegare tale funzione alla Direttrice sanitaria/al Direttore sanitario o alla Direttrice/al Direttore tecnico assistenziale oppure ad altra persona;

b) la Direttrice sanitaria/il Direttore sanitario;

c) la Direttrice/il Direttore tecnico assistenziale;

d) la Direttrice/il Direttore dell'unità operativa governo clinico.

5. Nella nomina dei componenti sono da tenere in considerazione i seguenti criteri:

a) un'adeguata rappresentanza delle professioni sanitarie;

b) un'adeguata rappresentanza dei comprensori sanitari;

c) un’adeguata rappresentanza dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore; almeno la metà dei rappresentanti medici deve essere dirigente sanitario con incarico di direttrice/direttore di struttura complessa;

d) l’equilibrata rappresentanza dei singoli ambiti professionali di cui all’articolo 14, comma 3, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è garantita mediante la presenza di un rappresentante per ogni macroarea indicata nella Tabella A.2 del Piano sanitario provinciale (medicina, chirurgia, ginecologia/ ostetricia/ pediatria, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione e psichiatria);

e) la rappresentanza di almeno una macroarea deve essere garantita da un medico di medicina generale;

f) anche la nomina di eventuali membri supplenti deve avvenire nel rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza sopra indicati.

6. I componenti del collegio rimangono in carica per la durata dell'incarico della direttrice generale/del direttore generale ossia della direzione aziendale.

7. L'atto aziendale definisce le materie di particolare importanza strategica e le decisioni in ambito clinico per le quali la direzione aziendale deve richiedere il parere del collegio, tenuto conto dei compiti di gestione clinica previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3. Il parere va sempre richiesto per quesiti clinici di particolare complessità oppure in caso di costi particolarmente elevati. I pareri espressi dal collegio non sono vincolanti.

8. Il collegio è regolarmente costituito indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le deliberazioni del collegio si intendono adottate quando ottengono l'approvazione dalla maggioranza relativa dei membri presenti.

9. L'atto aziendale deve prevedere la sostituzione di quei membri del Collegio che sono ripetutamente assenti.

Articolo 5
Consiglio gestionale dell'Azienda Sanitaria

1. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria è competente per l'elaborazione e l'attuazione delle decisioni aziendali di particolare rilevanza, riguardanti in particolar modo la rete di assistenza sia territoriale che ospedaliera.

2. Il Consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria si riunisce di regola almeno due volte al mese al fine di permettere uno scambio continuo in merito a questioni quotidiane e a progetti correnti tra i diversi livelli dirigenziali.

3. La modalità di lavoro del consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria deve essere disciplinata in modo da garantire una collaborazione costruttiva e positiva nonché il contemperamento degli interessi aziendali con quelli comprensoriali.

Articolo 6
Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato consiglio, è un organismo elettivo dell'Azienda Sanitaria che svolge funzioni di partecipazione rappresentativa delle diverse professioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria.

2. La composizione del Consiglio si adegua alle norme provinciali vigenti sulla rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e sull’equilibrio fra i generi.

3) Il consiglio è regolarmente costituito indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le deliberazioni del consiglio si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza relativa dei membri presenti.

4. L'atto aziendale prevede la sostituzione di membri del Consiglio in caso di assenza ripetuta.

Titolo III
Organizzazione interna dell'Azienda sanitaria

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 7
Riordino

1. L'atto aziendale garantisce un ordinato passaggio degli ambiti di responsabilità per la riorganizzazione dei servizi attraverso il relativo piano di transizione che forma parte integrante dell’atto aziendale. Il piano contiene anche la definizione delle procedure amministrative accelerate.

Articolo 8
Finanziamento dei Comprensori sanitari

1. Nell'assegnazione dei finanziamenti ai Comprensori sanitari e nella distribuzione delle prestazioni si osservano i seguenti criteri

a) fabbisogno di prestazioni che deve essere rilevato secondo criteri trasparenti e uniformi;

b) popolazione complessiva dei singoli comprensori, anche in considerazione dei numeri turistici;

c) struttura epidemiologica e demografica della popolazione;

d) allocazione e grado di complessità di servizi ovvero funzioni a valenza provinciale in ottemperanza alle disposizioni del Piano sanitario provinciale vigente;

e) flusso di pazienti tra i Comprensori sanitari.

Capo II
Settore sanitario

Articolo 9
Integrazione socio-sanitaria ed integrazione territorio-ospedale

1. L'atto aziendale definisce le modalità di cooperazione socio-sanitaria ed elenca le misure previste per il miglioramento della relativa cooperazione.

2. L'atto aziendale prevede misure per il miglioramento dell'integrazione, della collaborazione vincolante e della sintonizzazione tra territorio ed ospedale.

Articolo 10
Dipartimenti ed altre forme di collaborazione aziendale

1. I dipartimenti sono istituiti esclusivamente a livello aziendale. I dipartimenti a livello comprensoriale sono sostituiti dalla collaborazione prevista in applicazione del principio: “un ospedale con due sedi".

2. L'atto aziendale può prevedere anche l'istituzione di dipartimenti tra diversi livelli assistenziali (ospedale e territorio).

3. La costituzione, il funzionamento e l’organizzazione dei dipartimenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale. Tali criteri determinano anche le forme di collaborazione obbligatoria.

4. I dipartimenti devono essere strutturati ed organizzati in modo tale da evitare doppioni.

5. All'interno dei dipartimenti devono essere definiti, attivati e coordinati anche percorsi assistenziali e reti cliniche. La loro applicazione deve essere verificata mediante indicatori predefiniti.

Articolo 11
Dipartimento di prevenzione

1. Nel modello organizzativo del dipartimento di prevenzione l'atto aziendale prevede un ruolo istituzionale dei pediatri.

Articolo 12
Strutture ospedaliere

1. L'atto aziendale definisce le forme di collaborazione tra le due sedi dello stesso ospedale di comprensorio, al fine di garantire la parità di trattamento, l'equilibrata evoluzione, la continuità, la sicurezza e la qualità nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni in entrambe le sedi, anche mediante la rotazione del personale sanitario. L'atto aziendale prevede inoltre le forme di amministrazione concordata tra la dirigenza medica e tecnico assistenziale di entrambe le sedi che è necessaria in merito a decisioni che possono contribuire a un equilibrato sviluppo di entrambe le sedi.

Articolo 13
Servizi di supporto in ambito clinico

1. L'atto aziendale definisce i servizi di supporto in ambito clinico a valenza aziendale prendendo in considerazione fra l'altro anche i seguenti ambiti

a) sviluppo organizzativo e processuale;

b) risk-management;

c) programmazione e sviluppo delle prestazioni cliniche.

Articolo 14
Strutture complesse

1. Qualsiasi modifica o nuova istituzione di una struttura complessa deve essere approvata dalla Giunta provinciale, tendendo conto anche dei criteri ed aspetti epidemiologici.

2. L'atto aziendale definisce parametri base in merito alla complessità organizzativa, professionale e strutturale, tenuto conto delle disposizioni normative e di quelle derivanti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 15
Strutture semplici e altre forme di organizzazione

1. L’atto aziendale prevede una chiara distinzione tra responsabilità per le strutture semplici e per quelle di alta specializzazione.

Capo III
Settore amministrativo

Articolo 16
Settore amministrativo in generale

1. L'atto aziendale può prevedere al massimo 80 strutture dirigenziali (ripartizioni ed uffici) di cui al massimo 16 ripartizioni.

2. Possono essere istituite esclusivamente ripartizioni aziendali. Queste vengono allocate anche a livello decentrato in un comprensorio sanitario, qualora tale scelta sia sensata e opportuna da un punto di vista tecnico-amministrativo. Ogni ripartizione deve coordinare almeno tre uffici. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

3. Gli uffici devono essere allocati nei comprensori in maniera equilibrata. Tutti gli uffici sono subordinati a ripartizioni aziendali, ad eccezione delle strutture amministrative ospedaliere previste per legge.

4. Le diverse attività amministrative rimangono operativamente in loco, operando in un rapporto di dipendenza professionale dalla ripartizione aziendale competente, al fine di sfruttare al meglio le sinergie.

5. L'atto aziendale definisce le competenze in merito ai poteri di indirizzo di tipo gerarchico e professionale.

Articolo 17
Attività di supporto in ambito amministrativo

1. La definizione nell’atto aziendale dei servizi di supporto amministrativi a valenza aziendale viene effettuata sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza, in particolar modo dei procedimenti, concentrazione di funzioni e prevenzione di doppioni;

b) prestazioni orientate al paziente.

2. L’atto aziendale definisce le basi per la definizione di „service-level-agreements“ che devono essere rispettati in caso di ricorso a servizi di supporto da parte dei responsabili nei Comprensori sanitari.

Titolo IV
Dirigenza e personale

Articolo 18
Principi di dirigenza dell'Azienda Sanitaria

1. L’atto aziendale definisce i principi di dirigenza, in ogni caso nel rispetto dei seguenti principi:

a) chiarezza nella definizione delle competenze e delle rispettive responsabilità delle singole figure dirigenziali, definendo anche i relativi profili di requisiti e di competenze;

b) condivisione di obiettivi e valutazione dei risultati, rispettando in ogni caso il principio dell’audizione della figura dirigenziale valutata;

c) assegnazione di premi di rendimento secondo criteri uniformi, trasparenti e congruenti;

d) promozione della responsabilità tramite intensificazione di delega di settori ed incarichi di rilevanza aziendale a singole collaboratrici/singoli collaboratori, anche nei comprensori sanitaria anche al fine di ridurre il ricorso a delibere come strumento di direzione sia a livello aziendale che comprensoriale;

e) promozione del coinvolgimento dei collaboratori;

f) promozione strutturata e mirata e sviluppo del personale.

3. L’atto aziendale contiene una definizione chiara del flusso delle informazioni e della comunicazione in entrambe le direzioni organizzative (top-down e bottom-up). Vanno previsti scambi regolari a cascata attraverso tutti i livelli organizzativi. I diversi ambiti e livelli gestionali devono concordare preventivamente la comunicazione interna ed esterna al fine di garantire l'uniformità della stessa.

Articolo 19
Personale: proporzionale, assunzione e concorsi

1. Il calcolo e il rispetto della proporzionale etnica vanno effettuati a livello comprensoriale. Le ripartizioni aziendali sono da occupare in base alla proporzionale etnica provinciale.

2. Concorsi per assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuati a livello centrale, nell'ambito della pianta organica aziendale, con indicazione del comprensorio sanitario e del luogo di lavoro.

3. La stipula di contratti a tempo determinato e la copertura di posti supplenti di breve periodo avviene a livello comprensoriale, in accordo con l'amministrazione del personale aziendale.

Articolo 20
Pianta organica, dotazione organica e fabbisogno di personale

1. La pianta organica è stabilita a livello aziendale. Dalla pianta organica aziendale si deve poter desumere sempre la situazione del personale nei singoli comprensori.

2. Per il calcolo del fabbisogno del personale devono essere adoperati modelli riconosciuti quali il modello costi standard, avendo cura che il calcolo del personale sia commisurato ai compiti e sia trasparente.

Articolo 21
Rotazione del personale

1. L'atto aziendale prevede misure per promuovere la rotazione del personale tra sedi diverse, anche al fine di promuovere la competenza professionale del personale. Le relative condizioni sono definite nell'ambito della contrattazione collettiva.

Articolo 22
Carenza di professionisti in ambito sanitario

1. L'atto aziendale prevede specifiche misure per il reclutamento di personale che si orientano in modo particolare alla presa di contatti anche presso le università.

Titolo V
Disposizioni finali

Articolo 23
Scostamenti

1. Eventuali scostamenti dalle presenti linee guida devono essere approvati dall'Assessora/Assessore alla Sanità competente, previa richiesta motivata.

 

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