1. Se il beneficiario non corrisponde il canone mensile entro il 5 di ogni mese, l’Istituto per l’edilizia sociale provvede ad inviare una prima lettera di sollecito. Se, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, il beneficiario continua a non corrispondere il canone, l’Istituto per l’edilizia sociale provvede all’esclusione del beneficiario dal progetto e alla risoluzione del contratto di locazione, che viene comunicata al “responsabile del progetto di autonomia” e al consegnatario.
2. Se il beneficiario non svolge le attività previste dal “progetto di autonomia” di cui all’art. 2 punto 2 o non rispetta il regolamento della casa, il “responsabile del progetto di autonomia” lo esclude dal progetto, comunicando all’Istituto per l’edilizia sociale la necessità di risolvere il contratto di locazione di assegnazione del posto letto.
3. Il beneficiario escluso deve liberare la casa entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di revoca inviata dall’Istituto per l’edislizia sociale..