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n) Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 191)
Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

1)
Pubblicato nel B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 1

(1) Il comma 2 dell’articolo 3/bis del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti del patrimonio stesso.”

Art. 2

(1) Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“3. Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure l’unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro annui a persona.”

Art. 3

(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

“b) il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel presente regolamento e valutato ai sensi del regolamento stesso nonché delle discipline dei singoli settori di intervento.”

Art. 4

(1) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, le parole “potestà genitoriale” sono sostituite con le parole “responsabilità genitoriale”.

(2) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera c/bis):

“c/bis) nel caso di utente di età inferiore a 26 anni con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, i genitori o il genitore nonché l’eventuale coniuge o partner convivente del genitore stesso, qualora l’utente sia studente o con essi/esso convivente;”

(3) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera e/bis):

“e/bis) le figlie e i figli di età inferiore a 26 anni, con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, che siano studenti o conviventi con i genitori o il genitore;”

Art. 5

(1) La lettera g) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva.”

Art. 6

(1) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera d/bis):

“d/bis) le spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nel limite massimo previsto alla lettera c);”

Art. 7

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis Il patrimonio è valutato nella misura del 20%.”

Art. 8

(1) La tabella di cui al comma 4 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)

Quota di patrimonio del nudo proprietario

da 0 a 20

5 %

da 21 a 40

10 %

da 41 a 50

15 %

da 51 a 56

20 %

da 57 a 63

25 %

da 64 a 69

30 %

da 70 a 75

35 %

da 76 a 82

40 %

da 83 a 92

45 %

oltre 93

50 %

Art. 9

(1) Il comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“1. Non sono considerati patrimonio un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze per ciascun nucleo familiare, anche qualora si tratti di porzioni di immobili, fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro, determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“2. La diposizione di cui al comma 1 si applica agli immobili situati al di fuori della Provincia di Bolzano solo a condizione che gli stessi siano abitati dal proprietario/dalla proprietaria. Se la persona vive in un’unità immobiliare di sua proprietà, considerata esente ai sensi del comma 5, non può essere considerata esente ai sensi del comma 1 alcuna ulteriore unità immobiliare ad uso abitativo.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è abrogato.

Art. 10

(1) Il testo italiano della lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“b) depositi e conti correnti bancari e postali;”

(2) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera b/bis:

“b/bis) depositi e conti correnti bancari e postali, al valore della giacenza media dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP. Qualora il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP risultasse inferiore al valore della giacenza media, a seguito dell’acquisto di immobili, o acquisto di altre componenti del patrimonio mobiliare di importo pari ad almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del saldo al 31 dicembre;”

(3) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

“c) i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e assimilati, e simili, al loro valore nominale;”

Art. 11

(1) Il comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il patrimonio mobiliare complessivamente superiore alla franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere dichiarato.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“2. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, i primi 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti.”

Art. 12

(1) L’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

“1. Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il/la richiedente ha titolo e so¬stengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13, e successive modifiche.”

Art. 13

(1) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dopo la parola “genitori” è inserita la parola “maggiorenni”.

(2) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, prima della parola „Elternteil” è inserita la parola „volljähriger”.

Art. 14 (Disposizione transitoria)

(1) Le presenti modifiche trovano applicazione a partire dalle DURP rilasciate in relazione ai redditi dell’anno 2016.

(2) Il comma 1/bis dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, trova applicazione, nelle more dell’adeguamento delle singole discipline, per le prestazioni di primo livello, anche laddove diversamente disposto.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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