(1) Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“3. Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure l’unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00 euro annui a persona.”