(1) Il comma 2 dell’articolo 3/bis del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti del patrimonio stesso.”