(1) Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare è determinato, per ciascun anno, dalla Giunta regionale.
(2) I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo può essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il contributo deve essere versato in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione stessa.
(3) La sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è calcolata sulla base del contributo ridotto. Essa deve essere pagata insieme alla rata successiva.
(4) Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza devono essere pagate insieme alla rata successiva. Il mancato pagamento entro detto termine costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.
(5) La richiesta del riscatto di cui all'articolo 7/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, deve essere inoltrata al più tardi insieme alla domanda di liquidazione della pensione.
(6) Su richiesta dell'assicurato/della assicurata, l’accredito della contribuzione figurativa di cui all'articolo 5, comma 2/bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, può determinare un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata dei 15 anni. La relativa richiesta è presentata contestualmente alla domanda di liquidazione della pensione. In tal caso, i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.
(7) Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'80 per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato.
(8) Nel caso di rinuncia espressa all’assicurazione, la quota pari all'80 per cento del contributo versato è restituita entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'articolo 5/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.