(1) Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1 sono presentate all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia, secondo le modalità definite dalla stessa. Le domande possono essere presentate anche per il tramite dei patronati.
(2) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente alla domanda, nel rispetto dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(3) Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’Agenzia. Trascorso infruttuosamente tale termine, la domanda è archiviata.
(4) Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e all'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi, sono inviate all’ente di patronato e per conoscenza anche alla persona richiedente. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, a condizione che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all’Agenzia.
(5) Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.