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f) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 171)
Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29

1)
Pubblicato nel B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 1  (Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, recante “Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia“)

(1) I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. La commissione per i piani di abbattimento stabilisce il piano di abbattimento per ciascun comprensorio oppure per ciascuna unità di popolazione; a tale riguardo i rettori delle riserve possono presentare proposte o essere ascoltati. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione per i piani di abbattimento può, per unità di popolazione o per ambiti territoriali comprendenti diverse riserve di diritto, porsi degli obiettivi pluriennali per l’evoluzione delle popolazioni degli ungulati. Nel caso in cui si verifichi il rischio di una riduzione della biodiversità oppure che venga meno l’equilibrio tra le popolazioni di fauna selvatica, gli habitat e la gestione del paesaggio culturale, la commissione per i piani di abbattimento può prescrivere alle riserve misure migliorative, per esempio l’adeguamento dell’ordinamento delle riserve e il coinvolgimento degli organi di vigilanza venatoria nel prelievo delle femmine di capriolo e cervo. Qualora venga deliberata una riduzione di consistenza degli ungulati oppure vengano annotate specifiche motivazioni faunistiche nel piano di prelievo, la commissione può derogare alle direttive di abbattimento previste.

3. Nei piani di abbattimento per i tetraonidi e la coturnice, la valutazione dell’incidenza del prelievo, prescritta per legge, da parte dell’ufficio, è vincolante. I titolari di un permesso di caccia possono prelevare fino a due pernici bianche e due coturnici per stagione venatoria nell’intero territorio provinciale. I tetraonidi e le coturnici prelevati devono essere presentati entro 24 ore all’agente venatorio della riserva di caccia.

4. Le riserve di diritto e le riserve private devono trasmettere all’ufficio entro il 15 febbraio, o, se l’ufficio lo richiede, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la lista dei prelievi con l’indicazione del genere e dell’età dei capi abbattuti nonché degli altri dati richiesti. I dati mancanti devono essere comunicati successivamente entro il 15 aprile, previa valutazione della commissione per la stima dell’età e la classificazione dei trofei.

5. Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio incaricato o di un altro cacciatore esperto in tale tipo di caccia. Le modalità dell’attività di accompagnatore alla caccia al camoscio sono stabilite nelle direttive per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 24 della legge.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, compreso l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori ai sensi del titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie ad esso sottoposte.”

(3) I commi 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile.

6. Il permesso annuale concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

“7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il possesso del permesso d’ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso d’ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.”

(6) I commi 5 e 6 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d’ospite a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica.

6. Il permesso d’ospite concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione.”

(7) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

“7. In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d’ospite in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto.”

(8) Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive di cui all'articolo 24 della legge, ovvero a chi non li ha effettuati entro i termini previsti. Tali pagamenti riguardano la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei soci della riserva o dall'associazione e i contributi speciali, compresi quelli relativi agli abbattimenti, per coprire le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla realizzazione di infrastrutture per l’attività venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia.”

(9) Il comma 6 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, e dall’articolo 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio.”

(10) Dopo il comma 8 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è aggiunto il seguente comma 9:

“9. L’assemblea generale dei soci di una riserva di diritto è l’assemblea dei possessori di permesso annuale o d’ospite facenti parte dell’associazione venatoria alla quale è affidata la gestione delle riserve di diritto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge. L’assemblea generale dei soci della riserva è allargata ai possessori di permesso annuale e d’ospite appartenenti ad una qualsiasi altra associazione venatoria che soddisfi i presupposti necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti nel medesimo articolo della legge.”

(11) Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

“1. Gli organi preposti alla gestione delle riserve di caccia di diritto possono, per determinate specie selvatiche, rilasciare permessi giornalieri o settimanali, il cui numero è fissato annualmente con delibera adottata a maggioranza semplice dall'assemblea generale dei soci della riserva.”

(12) Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

“1. I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla assemblea generale dei soci della riserva sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'articolo 24 della legge.“

Art. 2  (Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, recante “Regolamento relativo alla pesca”)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, è così sostituito:

“2. Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d’acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. La semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L’ufficio può – sentito l’acquicoltore – fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, prescrivere la semina di novellame nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n.19, è così sostituito:

“4. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, durante il periodo di pesca, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmonidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d’acqua.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Di norma sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, tranne le larve di mosca carnaria, le uova di pesce e i pesci vivi di qualsiasi specie. Le uova di salmone possono essere utilizzate solamente nei laghi e nei bacini artificiali. Possono essere utilizzati pesci esca morti. Nel caso di acque ciprinicole il pesce esca deve provenire comunque dalla medesima acqua di pesca, mentre nel caso di acque salmonicole i pesci esca morti possono provenire anche da altre acque di pesca della provincia, a condizione che si tratti di sanguinerole, scardole, triotti, alborelle o cavedani e che siano trasportati già morti. Inoltre sono ammesse, quali pesci esca morti, anche tutte le specie ittiche marine. Il commercio di pesci esca vivi o morti non è ammesso.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n.19, è così sostituito:

“1. Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L'esame di pesca viene svolto dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un dipendente dell’ufficio, in qualità di presidente, e da due esperti di pesca, di cui uno scelto da una terna proposta dall’Unione Pesca Alto Adige. Funge da segretario verbalizzante un dipendente dell'ufficio.”

Art. 3  (Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante “Regolamento di esecuzione all’ordinamento forestale”)

(1) Dopo l’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è inserito il seguente articolo 19/bis:

“19/bis  (Foraggiamento di ungulati selvatici)

1. In tutti i comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l’ispettorato forestale territorialmente competente, previo consenso del proprietario del terreno.

2. Eccezioni al foraggiamento del cervo possono essere autorizzate dall’ispettorato forestale territorialmente competente, su richiesta motivata del comprensorio interessato e sentito il parere dell’Ufficio provinciale Caccia e pesca, nei seguenti casi:

  1. come foraggiamento di emergenza in caso di forti precipitazioni nevose;
  2. come foraggiamento dissuasivo per limitare i danni causati dalla fauna selvatica;
  3. per il mantenimento dello sfalcio dei prati di montagna difficilmente accessibili e la cura degli habitat nell’interesse dello sviluppo rurale.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i foraggiamenti del cervo di cui sono già stati effettuati i rifornimenti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. L’ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta del proprietario dei terreni e in casi motivati, sospendere il foraggiamento e disporre lo smantellamento delle strutture esistenti.

4. Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui è presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest’ultimo. In casi motivati l’ispettorato forestale territorialmente competente può disporre anche la chiusura delle stazioni di foraggiamento del capriolo.

5. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.”

Art. 4  (Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, recante “Norme sulla circolazione di veicoli a motore in territori sottoposti a vincolo idrogeologico”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) giornaliera o plurigiornaliera alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi regolarmente autorizzati e in esercizi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, serviti da strade chiuse; la conferma di prenotazione sostituisce il contrassegno, ove dalla stessa risultino il nome dell’ospite, la targa del veicolo utilizzato e la durata del soggiorno; la prenotazione deve essere esposta in maniera ben visibile nel veicolo;”

(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d), e), f) e g):

“d) giornaliera o plurigiornaliera alle persone incaricate dell'esecuzione di lavori, forniture o servizi e segnalate dai soggetti autorizzati agli ispettorati forestali territorialmente competenti;

e) secondo le seguenti modalità agli accompagnatori alla caccia al camoscio, durante il periodo di caccia al camoscio: i contrassegni non nominativi sono messi a disposizione delle singole riserve di diritto. Il numero dei contrassegni rilasciati per ciascuna riserva non deve superare il numero massimo previsto nella tabella A. L’associazione venatoria o i suoi organi periferici comunicano per iscritto all’ispettorato forestale territorialmente competente, entro il 1° agosto di ogni anno, gli estremi dei tesserini di accompagnamento rilasciati per ciascuna riserva con i relativi numeri progressivi. Durante il periodo di caccia l’accompagnatore alla caccia al camoscio può circolare sulle strade chiuse unicamente se accompagnato dal cacciatore, che deve essere in possesso dell’autorizzazione speciale alla caccia di tale specie selvatica. In caso di realizzazione anticipata del piano di abbattimento i contrassegni devono essere restituiti;

f) secondo i parametri di cui alla tabella B alle riserve di caccia per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo al fine della prevenzione dei danni da morso e scortecciamento. I contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo possono essere rilasciati per i periodi dal 1° maggio fino al 15 giugno e dal 16 agosto al 15 dicembre. Nelle zone in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente ha accertato danni causati dai cervi, il periodo di validità dei contrassegni può essere gestito in modo flessibile, ma non può comunque superare i cinque mesi e mezzo;

g) giornaliera o plurigiornaliera agli agenti venatori volontari designati dalle riserve private o dall’associazione venatoria e segnalati all’ispettorato forestale territorialmente competente, alle persone addette al foraggiamento autorizzato della fauna selvatica, alle persone addette alla ricerca autorizzata di animali selvatici feriti, alle persone addette al trasporto di cervi abbattuti nonché a quelle addette alla semina ittica.”

(3) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Contrassegni per invalidi motulesi)

1. Il contrassegno speciale per persone con limitata o impedita capacità motoria ai sensi del vigente codice della strada è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse.

2. Ai fini del presente regolamento il contrassegno di cui al comma 1 ha sempre solo una validità stagionale. Il transito sulle strade chiuse è ammesso comunque soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

3. Qualora una strada fosse chiusa con sbarra, per transitare sulla stessa è necessario farsi consegnare la relativa chiave. Le chiavi devono essere restituite dopo ogni utilizzo e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.”

(4) La tabella B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 5 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. commi 5/bis, 6 e 7 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche;
  2. articolo 7/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, e successive modifiche,
  3. comma 3 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A (articolo 4, comma 4)

Tabella B

Il rilascio di contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo si basa sul piano di abbattimento dei cervi:

Abbattimenti

Contrassegni

1-10

2

11-20

3

21-30

4

31-40

5

Per ogni 10 ulteriori abbattimenti può essere rilasciato un ulteriore contrassegno fino al raggiungimento di un numero massimo di 10 contrassegni.

 

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