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f) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 171)
Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29

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1)
Pubblicato nel B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 4  (Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, recante “Norme sulla circolazione di veicoli a motore in territori sottoposti a vincolo idrogeologico”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) giornaliera o plurigiornaliera alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi regolarmente autorizzati e in esercizi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, serviti da strade chiuse; la conferma di prenotazione sostituisce il contrassegno, ove dalla stessa risultino il nome dell’ospite, la targa del veicolo utilizzato e la durata del soggiorno; la prenotazione deve essere esposta in maniera ben visibile nel veicolo;”

(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d), e), f) e g):

“d) giornaliera o plurigiornaliera alle persone incaricate dell'esecuzione di lavori, forniture o servizi e segnalate dai soggetti autorizzati agli ispettorati forestali territorialmente competenti;

e) secondo le seguenti modalità agli accompagnatori alla caccia al camoscio, durante il periodo di caccia al camoscio: i contrassegni non nominativi sono messi a disposizione delle singole riserve di diritto. Il numero dei contrassegni rilasciati per ciascuna riserva non deve superare il numero massimo previsto nella tabella A. L’associazione venatoria o i suoi organi periferici comunicano per iscritto all’ispettorato forestale territorialmente competente, entro il 1° agosto di ogni anno, gli estremi dei tesserini di accompagnamento rilasciati per ciascuna riserva con i relativi numeri progressivi. Durante il periodo di caccia l’accompagnatore alla caccia al camoscio può circolare sulle strade chiuse unicamente se accompagnato dal cacciatore, che deve essere in possesso dell’autorizzazione speciale alla caccia di tale specie selvatica. In caso di realizzazione anticipata del piano di abbattimento i contrassegni devono essere restituiti;

f) secondo i parametri di cui alla tabella B alle riserve di caccia per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo al fine della prevenzione dei danni da morso e scortecciamento. I contrassegni per la caccia alle femmine e ai piccoli di cervo possono essere rilasciati per i periodi dal 1° maggio fino al 15 giugno e dal 16 agosto al 15 dicembre. Nelle zone in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente ha accertato danni causati dai cervi, il periodo di validità dei contrassegni può essere gestito in modo flessibile, ma non può comunque superare i cinque mesi e mezzo;

g) giornaliera o plurigiornaliera agli agenti venatori volontari designati dalle riserve private o dall’associazione venatoria e segnalati all’ispettorato forestale territorialmente competente, alle persone addette al foraggiamento autorizzato della fauna selvatica, alle persone addette alla ricerca autorizzata di animali selvatici feriti, alle persone addette al trasporto di cervi abbattuti nonché a quelle addette alla semina ittica.”

(3) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Contrassegni per invalidi motulesi)

1. Il contrassegno speciale per persone con limitata o impedita capacità motoria ai sensi del vigente codice della strada è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse.

2. Ai fini del presente regolamento il contrassegno di cui al comma 1 ha sempre solo una validità stagionale. Il transito sulle strade chiuse è ammesso comunque soltanto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

3. Qualora una strada fosse chiusa con sbarra, per transitare sulla stessa è necessario farsi consegnare la relativa chiave. Le chiavi devono essere restituite dopo ogni utilizzo e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.”

(4) La tabella B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

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