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f) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 171)
Modifiche ai decreti del Presidente della Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 luglio 1992, n. 29

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1)
Pubblicato nel B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 3  (Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante “Regolamento di esecuzione all’ordinamento forestale”)

(1) Dopo l’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è inserito il seguente articolo 19/bis:

“19/bis  (Foraggiamento di ungulati selvatici)

1. In tutti i comprensori non si possono di regola foraggiare gli ungulati, escluso il capriolo. Su eventuali eccezioni riguardanti il foraggiamento del cervo decide l’ispettorato forestale territorialmente competente, previo consenso del proprietario del terreno.

2. Eccezioni al foraggiamento del cervo possono essere autorizzate dall’ispettorato forestale territorialmente competente, su richiesta motivata del comprensorio interessato e sentito il parere dell’Ufficio provinciale Caccia e pesca, nei seguenti casi:

  1. come foraggiamento di emergenza in caso di forti precipitazioni nevose;
  2. come foraggiamento dissuasivo per limitare i danni causati dalla fauna selvatica;
  3. per il mantenimento dello sfalcio dei prati di montagna difficilmente accessibili e la cura degli habitat nell’interesse dello sviluppo rurale.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i foraggiamenti del cervo di cui sono già stati effettuati i rifornimenti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. L’ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta del proprietario dei terreni e in casi motivati, sospendere il foraggiamento e disporre lo smantellamento delle strutture esistenti.

4. Le stazioni di foraggiamento del capriolo in zone in cui è presente anche il cervo devono essere rese inaccessibili a quest’ultimo. In casi motivati l’ispettorato forestale territorialmente competente può disporre anche la chiusura delle stazioni di foraggiamento del capriolo.

5. Caprioli e cervi possono essere foraggiati solo con fieno grezzo e asciutto ottenuto localmente.”

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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionActionArt. 1  (Modifiche del , recante “Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia“)
ActionActionArt. 2  (Modifiche del , recante “Regolamento relativo alla pesca”)
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