(1) Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, è così sostituito:
“2. Le singole semine previste nel piano di coltivazione non possono superare la produttività naturale annua del tratto d’acqua e i pesci da semina salmonicoli la lunghezza di 30 centimetri. La semina totale annua non può comunque superare il quantitativo corrispondente al doppio della produttività naturale annuale. L’ufficio può – sentito l’acquicoltore – fissare la misura massima delle singole specie da semina nelle diverse acque, prescrivere la semina di novellame nonché, per motivi ecologici, limitare ulteriormente il quantitativo annuo delle semine o vietare la semina di determinate specie.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n.19, è così sostituito:
“4. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, durante il periodo di pesca, nei bacini artificiali sono consentite semine con salmonidi anche di lunghezza superiore ai 30 centimetri in quantità annua non superiore a 25 chilogrammi per ettaro di superficie d’acqua.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Di norma sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, tranne le larve di mosca carnaria, le uova di pesce e i pesci vivi di qualsiasi specie. Le uova di salmone possono essere utilizzate solamente nei laghi e nei bacini artificiali. Possono essere utilizzati pesci esca morti. Nel caso di acque ciprinicole il pesce esca deve provenire comunque dalla medesima acqua di pesca, mentre nel caso di acque salmonicole i pesci esca morti possono provenire anche da altre acque di pesca della provincia, a condizione che si tratti di sanguinerole, scardole, triotti, alborelle o cavedani e che siano trasportati già morti. Inoltre sono ammesse, quali pesci esca morti, anche tutte le specie ittiche marine. Il commercio di pesci esca vivi o morti non è ammesso.”
(4) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n.19, è così sostituito:
“1. Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L'esame di pesca viene svolto dinanzi ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da un dipendente dell’ufficio, in qualità di presidente, e da due esperti di pesca, di cui uno scelto da una terna proposta dall’Unione Pesca Alto Adige. Funge da segretario verbalizzante un dipendente dell'ufficio.”