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Delibera 18 aprile 2017, n. 454
Criteri per incentivare macchinari agricoli

Allegato

Criteri per incentivare macchinari agricoli

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Gli investimenti devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

3. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

4. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) in forma associata e la loro associazione provinciale, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e sono iscritte nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, nonché le frazioni ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.

Art. 3
Iniziative ammesse

1. È ammesso ad aiuto l’acquisto di mietitrebbiatrici nuove o usate con accessori, autorizzate alla circolazione stradale ed impiegate in più aziende.

2. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art. 4
Presupposto

1. Ai fini della concessione di un aiuto il beneficiario deve coltivare almeno 30 ettari di superficie della coltura cereali. Vengono considerante le rispettive superfici delle aziende associate. Ai fini dei presenti criteri s’intende per “cereali” il tipo colturale così come definito nel manuale per l’Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Art. 5
Determinazione delle spese ammissibili

1. È ammissibile l’importo minimo di spesa di 20.000,00 euro.

2. L’importo massimo delle spese ammissibili è determinato sulla base dei listini prezzi approvati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

3. In caso di macchine e impianti usati, la spesa ammissibile non può superare il valore di mercato degli stessi. Il valore di mercato viene calcolato dividendo il prezzo d’acquisto originario con il periodo di ammortamento fiscale, e moltiplicando il risultato con il periodo di ammortamento rimanente al momento dell’acquisto.

Art. 6
Tipologia e misura dell’aiuto

1. Per le iniziative ammesse ad aiuto può essere concesso un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato quinquennale ai sensi della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche. Se le spese ammesse superano 40.000,00 euro, può essere concesso un mutuo decennale.

2. L’aiuto ammonta fino al 40 per cento delle spese ammissibili; per beneficiari situati in zone soggette a vincoli naturali come definite nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali. I mutui a tasso agevolato sono concessi nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Il tasso d’interesse a carico dei beneficiari corrisponde, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche, a quello previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:

- denominazione e dati anagrafici del richiedente;

- descrizione dell’iniziativa;

- preventivo di spesa;

- documentazione relativa alla circolazione stradale;

- tipologia dell’aiuto (contributo in conto capitale o mutuo a tasso agevolato) e importo del finanziamento pubblico necessario per l’iniziativa.

2. La domanda deve essere presentata prima dell’effettuazione dell’acquisto. In caso di contributi in conto capitale la fattura saldata, e in caso di mutui a tasso agevolato anche la fattura non saldata, deve essere prodotta entro sei mesi dalla richiesta scritta dell’ufficio competente. In caso di acquisto di macchine e impianti usati è inoltre necessario allegare la fattura originaria emessa all'atto del primo acquisto. La mancanza di questi documenti comporta l’esclusione della domanda. Le iniziative con data di fatturazione anteriore alla presentazione della domanda sono escluse dall’incentivazione.

Art. 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui agli articoli 4 e 7 possono essere perfezionate entro un termine di 60 giorni. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

2. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda corredata della documentazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 2.

Art. 9
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati per la durata di almeno cinque anni. Nel caso di concessione di un mutuo, la durata del vincolo di destinazione d’uso corrisponde alla durata del mutuo.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali.

Art. 10
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza di presupposti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché all’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 13
Efficacia e applicabilità

1. Il presente regime di aiuti diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

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