1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui agli articoli 4 e 7 possono essere perfezionate entro un termine di 60 giorni. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.
2. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda corredata della documentazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 2.