1. Per le iniziative ammesse ad aiuto può essere concesso un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato quinquennale ai sensi della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche. Se le spese ammesse superano 40.000,00 euro, può essere concesso un mutuo decennale.
2. L’aiuto ammonta fino al 40 per cento delle spese ammissibili; per beneficiari situati in zone soggette a vincoli naturali come definite nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali. I mutui a tasso agevolato sono concessi nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. Il tasso d’interesse a carico dei beneficiari corrisponde, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche, a quello previsto dalla normativa vigente in materia.