1. È ammissibile l’importo minimo di spesa di 20.000,00 euro.
2. L’importo massimo delle spese ammissibili è determinato sulla base dei listini prezzi approvati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.
3. In caso di macchine e impianti usati, la spesa ammissibile non può superare il valore di mercato degli stessi. Il valore di mercato viene calcolato dividendo il prezzo d’acquisto originario con il periodo di ammortamento fiscale, e moltiplicando il risultato con il periodo di ammortamento rimanente al momento dell’acquisto.