1. Ai fini della concessione di un aiuto il beneficiario deve coltivare almeno 30 ettari di superficie della coltura cereali. Vengono considerante le rispettive superfici delle aziende associate. Ai fini dei presenti criteri s’intende per “cereali” il tipo colturale così come definito nel manuale per l’Anagrafe provinciale delle imprese agricole.