(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 9/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis Ai fini della determinazione della capacità restituiva ai sensi del comma 1 del presente articolo, il canone di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito.”
(1) Nel testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da un punto e virgola.
(2) Nel testo tedesco della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da una virgola.
(3) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera e):
e) quinta fascia di reddito:
1) 1 punto per un VSE da 5,41 a 5,60.
(1) Le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 3, si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2017.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.