(1) Nel testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da un punto e virgola.
(2) Nel testo tedesco della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, alla fine del numero 2) il punto è sostituito da una virgola.
(3) Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera e):
e) quinta fascia di reddito:
1) 1 punto per un VSE da 5,41 a 5,60.