1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o trasferito ad altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, prevalentemente a enti gestori di strutture residenziali.
2. Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L’atto di trasferimento, o, in assenza di trasferimento, il regolamento di servizio, deve regolare almeno i seguenti aspetti:
a) se il Comune mette a disposizione anche gli alloggi:
- le modalità relative alla cessione degli alloggi all’ente che gestisce il servizio;
- la forma di cessione dell’alloggio alle/agli utenti;
- chi sostiene i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e in quale misura;
- la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate;
b) i criteri e le modalità relative all’ammissione e alla dimissione delle/degli utenti, tenendo prevalentemente in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
- la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;
- la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o che presenta significative barriere architettoniche;
- la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare;
- per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa;
- la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale non sostenibile;
c) la gestione di un’apposita graduatoria per l’ammissione, indipendente da quella per gli alloggi per anziani nei quali non viene offerto alcun servizio;
d) la regolamentazione dell’assenza delle/degli utenti;
e) la regolamentazione dell’assistenza notturna di cui all’articolo 5, comma 4;
f) le modalità previste per l’ammissione in un ricovero temporaneo delle/degli utenti che necessitano di un’assistenza notturna prolungata, oppure, in ogni caso, il loro immediato trasferimento in una residenza per anziani qualora il servizio stesso non risulti più adatto alle loro esigenze;
g) le modalità seguite dalla residenza per anziani per garantire l’inserimento prioritario in lista di attesa delle/degli utenti sulla base del sistema di punteggio previsto;
h) la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale;
i) se vengono attivate una o entrambe le tipologie di offerta di cui all’articolo 6, comma 1;
j) se sussiste la possibilità di ammettere conviventi insieme alle/agli utenti, affinché possano abitare insieme nell’alloggio e, in caso affermativo, in base a quali criteri, fermo restando il divieto di sublocazione;
k) quale ente – Comune o ente gestore – sostiene gli eventuali costi non coperti dalla tariffa, nel caso in cui la retta superi la tariffa massima.
3. Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del codice civile. In casi dubbi si applica la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano.
4. La decisione relativa alle tipologie di offerta di cui all’articolo 6, comma 1, spetta all’ente gestore del servizio, d’intesa con il Comune competente, in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto di trasferimento. La decisione relativa all’ammissione spetta all’ente gestore del servizio.