(1) Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole “impianto di riscaldamento” e “impianti di riscaldamento” sono sostituite rispettivamente dalle parole “impianto termico” e “impianti termici”.
(2) Nel titolo e nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole “Heizanlage” e “Heizanlagen” sono sostituite rispettivamente dalle parole “Heizungsanlage” e “Heizungsanlagen”.