In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Decreto del Presidente della Provincia 8 febbraio 2017, n. 21)
Modifica delle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi

1)
Pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2017, n. 7.

Art. 1

(1) Dopo la lettera b) dell’articolo 3 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserita la seguente lettera c):

“c) attività con capienza tra ventisei e cinquanta posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo V.”

Art. 2

(1) Dopo il Titolo IV dell’Allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito l’allegato Titolo V: “Titolo V – Attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con capienza tra 26 e 50 posti letto.”

Art 3 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

Titolo V
Attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con capienza tra 26 e 50 posti letto

 

Art. 28 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si intende per:

a) spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

b) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale;

c) colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.

 

Art. 29 Ubicazione

1. Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;

b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;

c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:

1) è ammessa la presenza di attività e impianti normalmente inseriti in edifici a destinazione civile e/o ad essi funzionali, ancorché individuati nell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);

2) non è ammessa la presenza delle attività e degli impianti, ricompresi nell'allegato di cui al punto 1), in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

 

Art. 30 Separazioni – Comunicazioni

1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate:

a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi;

b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.

2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) del comma 1 devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30.

 

Art. 31 Caratteristiche costruttive

31.1. Resistenza al fuoco

1. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30. Se l'attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.

2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

3. Nel caso di tetti di copertura non collaborante alla statica complessiva del fabbricato, è consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.

31.2. Reazione al fuoco

1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere, per quanto riguarda il luogo di installazione, alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate.

2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:

 

Verwendung

Impiego

Baustoffklasse

Classe dei prodotti

Italienische Klasse

Classe italiana

Europäische Klasse

Classe europea

Bodenverkleidungen

A pavimento

1

A2FL-s1

BFL-s1

CFL-s1

Wandverkleidungen

A parete

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

A2-s1,d1

B-s1,d0

B-s2,d0

B-s1,d1

Deckenverkleidungen

A soffitto

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

B-s1,d0

B-s2,d0

 

È ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:

 

Verwendung

Impiego

Isolierstoffklasse

Classe dei prodotti isolanti

Italienische Klasse

Classe italiana

Europäische Klasse

Classe europea

Bodenverkleidungen

A pavimento

1

0-1, 1-0, 1-1

A2-s1,d0

Wandverkleidungen

A parete

A2-s2,d0

A2-s1,d1

B-s1,d0

B-s2,d0

B-s1,d1

Deckenverkleidungen

A soffitto

1

0-1, 1-0, 1-1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

B-s1,d0

B-s2,d0

 

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella:

Verwendung

Impiego

Schutzprodukteklasse

Classe delle protezioni

Isolierstoffklasse

Classe dei prodotti isolanti

Italienische Klasse

Classe italiana

Europäische Klasse

Classe europea

Italienische Klasse

Classe italiana

Europäische Klasse

Classe europea

Bodenverkleidungen

A pavimento

1

A2FL-s1

BFL-s1

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

A2-s1,d1

B-s1,d0

B-s2,d0

B-s1,d1

Wandverkleidungen

A parete

 

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

A2-s1,d1

B-s1,d0

B-s2,d0

B-s1,d1

Deckenverkleidungen

A soffitto

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

B-s1,d0

B-s2,d0

1

A2-s1,d0

A2-s2,d0

B-s1,d0

B-s2,d0

 

Beliebig

Qualsiasi

Prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.

Baustoffe bzw. Bauteile, die einen Feuerwiderstand von mindestens EI 30 aufweisen.

Una delle classi di reazione al fuoco indicate dalla tabella 2 allegata al D.M. 15.03.2005, e successive modifiche.

Eine der Baustoffklassen laut Tabelle 2 des MD vom 15.03.2005, in geltender Fassung.

3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi, non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò è ammesso alle seguenti condizioni:

a) il carico di incendio specifico qf è limitato a 175 MJ/m²;

b) è istituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consente di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneità tecnica di tali addetti – inclusa la capacità di impiego delle attrezzature di spegnimento – dovranno essere verificati ogni due anni mediante l'accertamento previsto dalla predetta legge n. 609/1996.

Si ammettono inoltre rivestimenti non incollati e pavimenti lignei non trattati posti in opera in aderenza a supporti incombustibili fino ad un massimo del 25% della superficie esposta.

In alternativa al servizio di emergenza di cui al precedente punto b), si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.

4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

a) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e successive modifiche; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, e successive modifiche;

b) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili), a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.

5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
  2. i mobili imbottiti posizionati nelle vie di esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM; nei restanti ambienti devono essere di classe 2 IM.

È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò è ammesso, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);

b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 370 MJ/m² e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, così come descritti al punto 3.

31.3. Compartimentazione

1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire un unico compartimento.

2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.

31.4. Piani interrati

1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.

31.5. Corridoi

1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.

2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, devono essere dotate di dispositivo di autochiusura.

31.6. Scale

1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in cui è consentita l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se tale protezione è realizzata con infissi, questi devono essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.

2. È consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione di cui al comma 1, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;

b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 31.2, comma 2;

c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di classe 1 IM.

3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione di cui al comma 1, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.

 

Art. 32 Misure per l'evacuazione in caso d'incendio

32.1. Affollamento – Capacità di deflusso

1. Il massimo affollamento è fissato in:

  1. aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
  2. aree comuni a servizio del pubblico:

a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività;

b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m²;

c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2 o risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività.

  1. aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.

2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:

  1. per il piano terra: 50 persone/modulo;
  2. per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni indicate al punto 32.5.3;

b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.

32.2. Sistema di vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.

2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.

4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro devono aprirsi nel verso dell'esodo, a semplice spinta.

5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
  2. lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto 31.2. e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attività ricettiva.

Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura. Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.

32.3. Larghezza delle vie di uscita

1. È consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso.

2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), ad eccezione dei rivestimenti lignei di cui al punto 31.2, comma 3.

32.4. Larghezza totale delle uscite

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l'esterno.

4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

32.5. Vie di uscita ad uso esclusivo della struttura ricettiva

32.5.1. Edificio servito da due o più scale

1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di autochiusura.

2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
  2. le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

32.5.2. Edificio servito da una sola scala

1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.

2. In edifici con più di tre piani fuori terra è ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto.

3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m è consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;

b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere incrementata di 5 m, qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe 1 di reazione al fuoco;
  2. le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti condizioni:

  1. la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale è limitata a 20 m;
  2. i materiali installati a parete e a soffitto sono di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
  3. non è presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

7. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m alle seguenti condizioni:

  1. i materiali installati a parete e a soffitto sono di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
  2. non è presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

32.5.3. Atrio di ingresso

1. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:

  1. i materiali installati nell'atrio e nei locali adiacenti e non separati da esso devono essere conformi a quanto prescritto per le vie di esodo al punto 31.2;
  2. nell'atrio non devono essere installate apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo di incendio.

32.6. Vie di uscita ad uso promiscuo

1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
  2. l'attività ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
  3. le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell'attività ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
  4. le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza.

2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell'attività ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto segue:

  1. presenza di due o più scale: la lunghezza massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
  2. presenza di una sola scala: l'attività ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m; è consentito che tale lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.

3. È consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell'attività ricettiva e le parti comuni dell'edificio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
  2. nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili;
  3. la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell'attività ricettiva.

 

Art. 33 Altre disposizioni

33.1. Aree ed impianti a rischio specifico

1. Si considerano aree a rischio specifico:

a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;

b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;

c) lavanderie e stirerie.

2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:

  1. le strutture e le porte di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;
  2. deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

È consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive ai sensi del punto 34.3.) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

4. È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi superficie non superiore a 6 m² e carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 31.5.2.

33.2. Depositi di liquidi infiammabili

1. All'interno del volume dell'edificio è consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie in armadi con bacino di contenimento metallico. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al punto 33.1.4.

33.3. Servizi tecnologici

1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:

a) ascensori e montacarichi;

b) impianti termici e/o di preparazione cibi;

c) impianti di condizionamento e/o ventilazione;

d) impianti elettrici;

e) impianti di produzione di energia (es. fotovoltaici, fuel cell, cogeneratori, ecc.);

f) impianti di trattamento delle acque;

g) frigoriferi;

h) impianti di protezione attiva.

Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione, dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere un’autonomia minima come segue:

  1. rivelazione e allarme: 30 minuti;
  2. illuminazione di sicurezza: 1 ora;
  3. impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.

5. È consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.

6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

  1. devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
  2. i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
  3. non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
  4. devono essere installati in locali separati dal sistema di vie di esodo principale dell'attività ricettiva mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.

Sono ammesse le stufe tradizionali (stufe a ole) a focolare chiuso senza l’appena menzionata separazione alle seguenti condizioni:

  1. il rifornimento del combustibile deve essere effettuato unicamente da personale opportunamente addestrato;
  2. il personale dell'attività ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e alla sicurezza dell'apparecchiatura;
  3. in prossimità dell'installazione deve essere posizionato almeno un estintore di capacità estinguente minima 34A-233B.

Attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel caso di focolare chiuso.

 

Art. 34 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

34.1. Estintori d'incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

2. Gli estintori d'incendio portatili devono:

  1. avere adeguata capacità estinguente;
  2. essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
  3. essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori d'incendio di tipo idoneo al luogo di installazione.

34.2. Impianti idrici antincendio

1. Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

2. In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.

3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere o altri mezzi di estinzione adeguati con almeno la copertura di cui alla tabella 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per attività a rischio d’incendio alto.

34.3. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

 

Art. 35 Segnaletica di sicurezza

1. Le aree dell'attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

2. L'adozione di una colonna a secco deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura "attività dotata di colonna a secco per VVF", posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell'ingresso dell'attività.

 

Art. 36 Gestione della sicurezza

36.1. Generalità

1. Il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia.

2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.

3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza si dovrà prevedere:

  1. l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio a destinazione mista, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
  2. la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.

36.2. Piano d'emergenza

1. Il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

2. Devono essere pianificate – ed indicate nel piano di emergenza – le procedure per l'assistenza a persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza.

3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa all'eventuale presenza di una colonna a secco.

36.3. Istruzioni di sicurezza

36.3.1. Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.

36.3.2. Istruzioni da esporre in ciascuna camera

1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano e tedesco, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:

  1. impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
  2. tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction17/01/2017 - Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction27/01/2017 - Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction27/01/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction07/02/2017 - Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction07/02/2017 - Corte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80
ActionAction08/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 8 febbraio 2017, n. 2
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 3
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionAction27/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5
ActionAction02/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2017, n. 6
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction14/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 14 marzo 2017, n. 7
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction21/03/2017 - Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction21/03/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2017, n. 118
ActionAction23/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2017, n. 8
ActionAction28/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2017, n. 9
ActionAction28/03/2017 - Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction04/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2017, n. 12
ActionAction07/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionAction07/04/2017 - Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction11/04/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 aprile 2017, n. 126
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction12/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14
ActionAction13/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction19/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 478
ActionAction04/05/2017 - Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction05/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction09/05/2017 - Corte costituzionale - sentenza 9 maggio 2017, n. 154
ActionAction16/05/2017 - Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction16/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18
ActionAction18/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionAction19/05/2017 - Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction19/05/2017 - Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction07/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 692
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction21/06/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 giugno 2017, n. 193
ActionAction26/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionAction27/06/2017 - Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction03/07/2017 - Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2017, n. 191
ActionAction04/07/2017 - Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction06/07/2017 - Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionAction06/07/2017 - Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 23
ActionAction11/07/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2017, n. 212
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction19/07/2017 - Accordo 19 luglio 2017, n. 0
ActionAction20/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2017, n. 24
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction27/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2017, n. 25
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionAction08/08/2017 - Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction08/08/2017 - Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction16/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionAction16/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction23/08/2017 - Accordo 23 agosto 2017, n. 00
ActionAction24/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionAction29/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 29 agosto 2017, n. 32
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 34
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionAction05/09/2017 - Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction07/09/2017 - Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction19/09/2017 - Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction19/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionAction19/09/2017 - Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15
ActionAction19/09/2017 - Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
ActionAction26/09/2017 - Corte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 231
ActionAction26/09/2017 - Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction26/09/2017 - Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction26/09/2017 - Corte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 228
ActionAction03/10/2017 - Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction10/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 235
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 237
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 252
ActionAction13/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38
ActionAction13/10/2017 - Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
ActionAction13/10/2017 - Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction27/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2017, n. 39
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction06/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionAction14/11/2017 - Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction14/11/2017 - Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction15/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017, n. 41
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionAction17/11/2017 - Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionAction21/11/2017 - Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction21/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 43
ActionAction21/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
ActionAction28/11/2017 - Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction28/11/2017 - Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction04/12/2017 - Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction05/12/2017 - Corte costituzionale - sentenza 5 dicembre 2017, n. 270
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction06/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2017, n. 44
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction15/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionAction27/12/2017 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction28/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionAction28/12/2017 - Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
ActionAction28/12/2017 - Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
ActionAction29/12/2017 - Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction29/12/2017 - Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946