1. Le domande di liquidazione dei contributi o di copertura delle relative anticipazioni, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono contenere:
a) gli estremi del decreto di concessione del contributo con il relativo ammontare;
b) l’indicazione se la domanda si riferisce alla copertura dell'anticipazione già liquidata oppure alla liquidazione del contributo;
c) una dichiarazione attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;
2) se e presso quali altri uffici o enti sono stati richiesti altri vantaggi economici per le stesse attività o per gli stessi progetti e l’ammontare dei vantaggi economici eventualmente concessi;
3) che le attività o i progetti agevolati sono stati realizzati interamente e che la spesa ammessa è stata sostenuta per intero o, in caso di rendicontazione parziale, l'indicazione della percentuale di realizzazione;
4) che le spese per il personale sono state rendicontate fino a un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale più gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro;
5) che le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. In caso di superamento dell’ammontare massimo, deve essere fornita un’adeguata motivazione, che sarà valutata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;
6) in caso di attività di volontariato, la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo;
7) la detraibilità totale o parziale dell’IVA;
8) se il contributo è soggetto o meno alla ritenuta d’acconto del 4%.