In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)

Allegato A

Criteri per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, recante “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, di seguito denominata “legge”, definisce al capo IV il lavoro e l’occupazione lavorativa come elemento centrale della partecipazione sociale. Tra i principi generali fissati all’articolo 3, il comma 3 indica la collaborazione e lo scambio informativo tra gli enti pubblici e privati nell’attuazione delle misure nel settore della disabilità.

2. In quest’ottica il lavoro di rete, il coordinamento e la concertazione delle misure per l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa rappresentano un compito comune dei servizi sociali, dell’Ufficio provinciale Servizio lavoro (di seguito Ufficio Servizio lavoro), dei servizi sanitari specialistici e di tutti i partner della rete, come le scuole secondarie di primo e secondo grado, la Formazione professionale, l’Orientamento professionale, l’Università e gli altri enti competenti pubblici e privati.

3. In virtù dei principi di autodeterminazione e responsabilità personale, nonché dell’orientamento dato alle misure per la realizzazione del progetto di vita individuale ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge, le persone cui esse sono rivolte sono considerate sempre gli attori principali della pianificazione, attuazione e valutazione delle stesse, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro.

4. Ciò premesso, l’inserimento lavorativo e l’occupazione lavorativa devono essere intesi come processi orientati, in tutte le loro fasi e forme di sviluppo, alle capacità, agli interessi e ai bisogni della singola persona. Ciò richiede, oltre ad un continuo lavoro di rete tra i servizi, anche una costante analisi e valutazione condivisa di ogni singola situazione da parte di personale specializzato, col coinvolgimento dell’interessato/interessata. Sulla base di tale valutazione costante, ogni singola misura e fase del processo di seguito descritto viene rielaborata e adattata secondo l’evoluzione del bisogno.

Art. 2
MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA AL LAVORO O ALL’OCCUPAZIONE LAVORATIVA

1. Durante gli ultimi due anni di assolvimento dell’obbligo formativo, le scuole offrono le seguenti misure, atte a favorire il passaggio al lavoro o all’occupazione lavorativa. Le misure di seguito riportate sono poste in atto sulla base di interventi di orientamento precoce realizzati a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo già al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la scuola media, attraverso metodi centrati sulla persona:

a) elaborazione di un protocollo d’intesa, tra tutte le parti interessate, che definisce i tempi, le modalità, gli strumenti e le metodologie condivisi di valutazione della capacità lavorativa, le rispettive competenze e le procedure per la trasmissione dei dati personali;

b) convocazione di incontri informativi con l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali per fornire per tempo informazioni utili ad alunni e alunne, a genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale per un tempestivo primo contatto con i servizi specialistici competenti e per lo sviluppo condiviso di prospettive da proporre alla fine del percorso scolastico;

c) rilevazione e valutazione delle competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo;

d) predisposizione e realizzazione di misure individualizzate, nell’ambito del piano formativo individuale, per incentivare le competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo o di un’occupazione lavorativa, attuate in accordo con alunni e alunne, con metodologie centrate sulla persona. In caso di necessità verranno coinvolti anche l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali e sanitari specialistici. La promozione di misure per la formazione e il rafforzamento delle competenze personali ai sensi dell’articolo 12 della legge viene disciplinata tramite apposito regolamento di esecuzione elaborato dai Dipartimenti Istruzione e Formazione;

e) svolgimento di tirocini presso aziende e/o offerta di posti di tirocinio protetti, per avvicinare le persone al mondo del lavoro, e promozione dello svolgimento di tirocini estivi;

f) costante documentazione e valutazione delle misure poste in atto nell’ambito del piano formativo individuale e redazione di una relazione finale della scuola sulle competenze acquisite per l’occupazione lavorativa o per l’inserimento lavorativo, da presentare al servizio che successivamente seguirà la persona;

g) convocazione, prima della fine del percorso scolastico, di un incontro della rete dei servizi coinvolti. In tale sede verrà indicato il servizio che prenderà in carico la persona e verrà redatta una relazione; questa relazione costituisce la base di riferimento per la Conferenza dei servizi per le persone che richiedono l’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

h) organizzazione di corsi di aggiornamento specifici per tutto il personale coinvolto.

2. Nel caso in cui la rete dei servizi ritenga che le informazioni sulla capacità lavorativa della persona interessata non siano sufficienti o che la persona potrà sviluppare, nell’arco di massimo due anni, le competenze utili ad un futuro inserimento lavorativo tramite convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo stipulate dall’Ufficio Servizio lavoro e/o tramite specifiche azioni formative, il primo accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica potrà essere posticipato ad un momento successivo; la competenza per il processo d’inserimento lavorativo rimane in capo all’Ufficio Servizio lavoro. A quest’ultimo compete inoltre la convocazione o riconvocazione della Conferenza dei servizi. L’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente deve avvenire in ogni caso entro i due anni successivi alla presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro.

3. L’accertamento della capacità lavorativa compete alla Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; sulla base della valutazione e delle proposte formulate dalla Commissione medica sono previsti i seguenti percorsi:

a) nel caso in cui sussista capacità lavorativa residua:

1) collocamento obbligatorio senza mediazione o con mediazione dell'Ufficio Servizio lavoro o di altro servizio autorizzato;

2) collocamento obbligatorio mediante il ricorso ad ausili e adattamenti tecnici e tecnologici sul posto di lavoro;

3) collocamento obbligatorio con percorso formativo propedeutico;

4) presa in carico da parte dell’Ufficio Servizio lavoro tramite l’attuazione di convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo finalizzate ad una futura assunzione; tali convenzioni prevedono un accompagnamento sul posto di lavoro da parte dei servizi sociali;

5) costante valutazione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo attraverso la rete dei servizi specialistici e degli uffici coinvolti;

6) collocamento o rivalutazione della situazione da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;

b) nel caso in cui sussista una capacità lavorativa potenziale:

1) presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, tramite l’attuazione delle misure proposte dalla Commissione medica competente (convenzione individuale per l’inserimento lavorativo, convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, ammissione presso una struttura semiresidenziale, misure formative ai sensi dell’articolo 12 della legge); per i periodi in cui le persone usufruiscono di misure dei servizi sociali, sono questi ultimi il primo punto di riferimento per tali misure. L’Ufficio Servizio lavoro rimane un punto di riferimento esclusivamente in vista di un futuro inserimento lavorativo e, in quanto tale, partecipa regolarmente agli incontri di pianificazione e valutazione convocati dai servizi sociali e dai gestori delle misure formative;

2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;

3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;

c) nel caso in cui non sia presente alcuna capacità lavorativa:

1) presa in carico della persona da parte dei servizi sociali, tramite stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa o ammissione presso un servizio semiresidenziale;

2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;

3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure.

4. Se dopo cinque anni di svolgimento di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo non si raggiunge l’obiettivo del collocamento, possono verificarsi le seguenti situazioni:

a) la persona ha una capacità lavorativa potenziale o residua, accertata dalla Commissione medica competente, e l’Ufficio Servizio lavoro attesta che le prospettive per un’assunzione sono da ritenersi buone. In tale caso la persona continua a essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro e si lavora ad una imminente assunzione;

b) gli obiettivi non sono stati raggiunti; l’Ufficio Servizio lavoro attesta che non ci sono buone prospettive per un’imminente assunzione. La capacità lavorativa della persona viene nuovamente accertata dalla Commissione medica:

1) qualora la Commissione medica accerti una capacità lavorativa potenziale ancora migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo, la persona continua ad essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro;

2) qualora la Commissione medica accerti che, nonostante tutte le possibilità di sostegno messe in campo, la capacità lavorativa non sia migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo (capacità lavorativa assente), la persona ha il diritto di accedere alle misure dei servizi sociali previste al comma 3, lettera c);

c) nel calcolo dell’arco di tempo di cinque anni si considerano i soli periodi effettivi di svolgimento di una convenzione di affidamento o convenzione individuale per l’inserimento lavorativo; eventuali interruzioni non vengono calcolate. I due anni previsti al comma 2 sono invece compresi nel calcolo.

Art. 3
MISURE A FAVORE DEL REINSERIMENTO

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, punto 4.1.2, che dopo un’interruzione della loro attività lavorativa a causa di una malattia o di un infortunio richiedono un reinserimento nel mondo del lavoro oppure che hanno frequentato una struttura semiresidenziale e mirano ad un reinserimento nel mercato del lavoro, possono usufruire delle seguenti misure:

a) consulenza e informazione da parte dell’Ufficio Servizio lavoro sulle possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro;

b) rilevazione ed analisi delle competenze della persona e della necessità di ausili sul posto di lavoro in vista di un futuro reinserimento lavorativo, da parte dell’Ufficio Servizio lavoro in collaborazione con il servizio o i servizi specialistici che hanno seguito la persona fino a quel momento;

c) convocazione della Conferenza dei servizi da parte dell’Ufficio Servizio lavoro e elaborazione di relazioni della Conferenza dei servizi, anche in vista dell’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente;

d) nel caso in cui la rete dei servizi ritenga che le informazioni sulle competenze della persona interessata non siano sufficienti o che la persona potrà sviluppare, nell’arco di massimo due anni, le competenze utili ad un futuro inserimento lavorativo attraverso lo svolgimento di progetti di osservazione gestiti dall’Ufficio Servizio lavoro e/o attraverso misure formative di cui all’articolo 12 della legge, il primo accertamento da parte della Commissione medica potrà essere posticipato ad un momento successivo a questa fase; la competenza per il processo d’inserimento lavorativo resta in capo all’Ufficio Servizio lavoro;

e) attuazione di misure individualizzate da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, dei servizi sanitari specialistici o di altri enti o strutture;

f) costante documentazione e valutazione delle misure messe in atto dalla rete dei servizi;

g) accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente;

h) a seconda della valutazione della Commissione medica vengono offerte le misure descritte all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), dei presenti criteri.

2. Ai fini del reinserimento rivestono particolare rilevanza le misure formative di cui all’articolo 12 della legge.

Art. 4
CONVENZIONI INDIVIDUALI

1. Il presente articolo disciplina le convenzioni individuali per progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo di cui all’articolo 14 della legge, di seguito denominate “convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo”, e le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa di cui all’articolo 16 della legge.

4.1 CONVENZIONI INDIVIDUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

4.1.1. FINALITÀ

1. Le convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo per progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge vengono stipulate con l’Ufficio Servizio lavoro in vista di un futuro collocamento con contratto di lavoro dipendente e perseguono le seguenti finalità:

a) conseguimento di esperienze sul mercato del lavoro;

b) acquisizione, sviluppo e rafforzamento delle capacità, abilità e competenze;

c) rafforzamento delle competenze sociali;

d) rafforzamento dell’autonomia personale.

4.1.2. DESTINATARI

1. Possono accedere alle convenzioni per l’inserimento lavorativo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) assolvimento dell’obbligo formativo ed età lavorativa;

b) invalidità civile almeno del 46 per cento o invalidità del lavoro almeno del 34 per cento o cecità o sordità, o invalidità dalla prima all’ottava categoria nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio oppure invio da parte del servizio sanitario specialistico competente;

c) attestazione della Commissione medica competente oppure parere rilasciato da un servizio sanitario specialistico a favore di un invio all’Ufficio Servizio lavoro;

d) comprensione generale dei ruoli sociali, delle regole e delle disposizioni sulla sicurezza in ambito lavorativo, accertata dall’Ufficio Servizio lavoro;

e) autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro;

f) capacità di lavorare almeno il 35 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dei presenti criteri l’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente deve avvenire in ogni caso entro i due anni successivi alla presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro.

4.1.3. DESCRIZIONE

1. Le convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo sono stipulate tra l'Ufficio Servizio lavoro, la persona interessata e un’azienda privata o pubblica, un ente pubblico, un’associazione o cooperativa sociale.

2. Le convenzioni hanno una durata compresa tra i tre e i dodici mesi, rinnovabili sino ad una durata complessiva massima di cinque anni. I cinque anni di training lavorativo tramite convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo non rappresentano un’offerta unica, bensì sono ripetibili secondo quanto disposto al comma 5.

3. Le convenzioni sono attivate in seguito all’accertamento di una capacità lavorativa almeno potenziale da parte della competente Commissione medica ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, o sulla base di un parere dei servizi sanitari specialistici competenti ai sensi dell’articolo 14 della legge.

4. L’avvio, lo svolgimento e la conclusione della convenzione avvengono sulla base di un’attenta valutazione e collaborazione tra la persona interessata, tutti i servizi specialisti che la seguono e l’azienda ospitante.

5. I cinque anni di training lavorativo effettuato tramite convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo possono essere ripetuti nel corso della vita lavorativa, qualora, in collaborazione con la rete dei servizi, si sia riscontrato e accertato un miglioramento della capacità lavorativa della persona e qualora vi siano maggiori possibilità concrete di un suo inserimento lavorativo.

4.1.4. PROCEDURE

1. L’inserimento lavorativo è un compito comune dell’Ufficio Servizio Lavoro e dei servizi sociali e richiede un lavoro di rete con le associazioni di categoria e le aziende che accolgono le persone, i servizi sanitari specialistici competenti, le scuole, la Formazione professionale e gli altri partner della rete. Le rispettive competenze e le forme della collaborazione sono regolate qui di seguito.

2. Una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo rappresenta un elemento essenziale per realizzare un progetto sociale individuale globale, che viene sviluppato attraverso metodi centrati sulla persona e una stretta collaborazione con tutti i servizi specialistici della rete.

3. Capofila nella gestione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo è l’Ufficio Servizio lavoro. La suddivisione delle competenze tra i servizi per l’attuazione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo si può evincere dall’allegato A.

4. La convenzione individuale per l’inserimento lavorativo è predisposta sulla base del facsimile di cui all’allegato B e la sua attivazione è autorizzata tramite il servizio online ProPraktika messo a disposizione dalla Ripartizione provinciale Lavoro, di seguito denominato ProPraktika. Il soggetto ospitante o suo delegato aderisce alla proposta di convenzione, accettandone le condizioni, tramite accesso alla propria area riservata all’interno del suddetto servizio. La Ripartizione provinciale Lavoro, previa verifica delle condizioni e dei requisiti previsti, autorizza l’attivazione della convenzione individuale, che al fine del proprio perfezionamento dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e dal soggetto ospitante o suo delegato.

5. Modalità di collaborazione tra i servizi:

a) lavoro in team e lavoro di rete: coordinamento e continuità delle misure e omogeneità metodologica a livello provinciale;

b) costante valutazione di ogni singola situazione sulla base di strumenti condivisi e definiti precedentemente in comune accordo;

c) elaborazione di progetti individuali e applicazione di metodi centrati sulla persona.

4.2 CONVENZIONI INDIVIDUALI PER L’OCCUPAZIONE LAVORATIVA

4.2.1. FINALITÀ

1. Le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa offerte dai servizi sociali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge hanno lo scopo di garantire alle persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa nel mondo del lavoro, sulla base dei loro interessi e delle loro capacità.

2. In particolare, le convenzioni individuali offrono la possibilità di:

a) rafforzare le competenze sociali;

b) maturare esperienze lavorative;

c) sviluppare e mantenere capacità e competenze lavorative.

3. L’obiettivo è quello di rendere possibile l’accesso e/o la permanenza della persona sul posto di lavoro e di farle svolgere un training lavorativo a lungo termine. A tal fine viene valutata l’opportunità di attivare forme alternative di occupazione o inserimento lavorativo.

4.2.2. DESTINATARI

1. Possono accedere alle convenzioni per l’occupazione lavorativa le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) assolvimento dell’obbligo formativo;

b) età massima di 60 anni nel caso di primi accessi;

c) età massima di 65 anni nel caso di rinnovi;

d) invalidità civile almeno del 46 per cento o invalidità del lavoro almeno del 34 per cento o cecità o sordità, o invalidità dalla prima all’ottava categoria nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio oppure invio da parte del servizio sanitario specialistico competente;

e) parere di un servizio sanitario specialistico;

f) fabbisogno di accompagnamento sul posto di lavoro pari ad un massimo di 15 ore mensili nel caso di occupazione lavorativa a tempo pieno (nel calcolo sono comprese anche le ore utilizzate per la documentazione, per riunioni ecc.); nei primi tre mesi è ammesso anche un fabbisogno di accompagnamento più elevato;

g) comprensione generale dei ruoli sociali, delle regole e delle disposizioni sulla sicurezza in ambito lavorativo, accertata dai servizi sanitari;

h) attestazione di una potenziale capacità lavorativa o dell’assenza di capacità lavorativa da parte della Commissione medica ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta eccezione per coloro che frequentano una struttura semiresidenziale per l’occupazione lavorativa o per la riabilitazione lavorativa;

i) nessuna assunzione dopo cinque anni di convenzione individuale per l’inserimento lavorativo e attestazione di una potenziale capacità lavorativa o dell’assenza di capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Le persone con un fabbisogno di accompagnamento maggiore a 15 ore mensili possono stipulare una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, contribuendo alle spese per le ore di accompagnamento eccedenti detto limite, come previsto all’articolo 5, comma 6.

4.2.3. DESCRIZIONE E PROCEDURA

1. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa è parte integrante del progetto individuale elaborato e attuato con metodi centrati sulla persona in stretta collaborazione con la rete dei servizi specialistici.

2. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa viene stipulata tra il servizio sociale competente, la persona interessata e un’azienda privata o ente pubblico, associazione o cooperativa sociale presso cui la persona svolgerà la propria attività.

3. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile.

4. L’avvio, lo svolgimento e la conclusione della convenzione avvengono sulla base di un’attenta valutazione e collaborazione tra la persona interessata e tutti i servizi specialistici che la seguono.

5. Capofila nella gestione delle convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa sono i servizi sociali. La suddivisione delle competenze tra i servizi per l’attuazione delle convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa si evince dall’allegato A.

6. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa è elaborata in base al facsimile di cui all’allegato C.

7. La collaborazione tra i servizi si basa sui seguenti elementi:

a) lavoro in team e lavoro di rete, coordinamento e continuità dei percorsi, omogeneità metodologica e utilizzo di strumenti di valutazione condivisi;

b) valutazione periodica di ogni singola situazione sulla base di parametri condivisi, anche per verificare la possibilità di attivare forme alternative di occupazione o inserimento lavorativo;

c) elaborazione di progetti di vita e utilizzo di metodi centrati sulla persona.

Art. 5
INDENNITÀ, PRESTAZIONI ECONOMICHE E COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA

1. Alle persone integrate nel mondo del lavoro tramite una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa è riconosciuta un’indennità di carattere socio-pedagogico. I criteri e le modalità di assegnazione dell’indennità vengono definiti con apposito provvedimento, che regolamenta inoltre le assenze per motivi di ferie, formazione e malattia.

2. Gli importi massimi dell’indennità sono approvati annualmente con decreto dell’Assessore/Assessora provinciale competente in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. Le persone integrate nel mondo del lavoro tramite una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa hanno diritto alle agevolazioni previste per i propri dipendenti da ciascuna azienda privata o pubblica, associazione o cooperativa sociale (ad es. trasporto organizzato dall'azienda, abbigliamento da lavoro ecc.). Le persone con un orario di lavoro pari o superiore alle sei ore giornaliere hanno diritto alla copertura delle spese di vitto, che non deve comunque superare l’importo massimo approvato annualmente dall’assessore/assessora provinciale competente in concomitanza con la determinazione della quota base ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

4. Le persone con disabilità che non sono in grado di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici di trasporto hanno diritto al rimborso delle spese di accompagnamento e di trasporto ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

4/bis. Alle persone con disabilità in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, che non hanno diritto al trasporto gratuito concesso alle persone con invalidità civile pari ad almeno il 74 per cento ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del “Sistema tariffario e condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone in Alto Adige”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 760 del 05.07.2016, viene rilasciata la tessera “Scuolapass”, che autorizza all’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico limitatamente al percorso domicilio-luogo di lavoro e ritorno, esclusi i giorni festivi.

5. Alle persone è garantita inoltre la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in riferimento all’attività svolta.

6. Le persone con un fabbisogno di ore di accompagnamento maggiore a quello stabilito al punto 4.2.2, comma 2, contribuiscono alle spese per le ore eccedenti tramite pagamento delle tariffe previste per le prestazioni di assistenza domiciliare ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Il fabbisogno di accompagnamento massimo ammissibile corrisponde al monte ore massimo di assistenza garantito presso le strutture semiresidenziali dei servizi sociali.

Art. 6
FLUSSO DI INFORMAZIONI E MONITORAGGIO

1. Deve essere garantito un costante scambio di informazioni tra le Ripartizioni provinciali Lavoro e Politiche sociali, i servizi sociali e i servizi sanitari.

2. Le Ripartizioni Lavoro e Politiche sociali gestiscono una piattaforma dati comune in riferimento all’inserimento lavorativo.

3. Le Ripartizioni Lavoro, Politiche sociali e Sanità elaborano un programma di aggiornamento comune per le operatrici e gli operatori coinvolti nell’inserimento lavorativo.

4. Sono svolte regolari riunioni a livello comprensoriale tra gli operatori e operatrici dell’Ufficio Servizio lavoro, dei servizi sociali e sanitari. Le riunioni sono finalizzate alla discussione e al coordinamento delle misure, alla pianificazione e allo svolgimento dei progetti, nonché al relativo monitoraggio e alla valutazione congiunta.

5. Viene svolta inoltre almeno una riunione annuale con i Direttori e le Direttrici delle Ripartizioni provinciali Lavoro e Politiche sociali, con i Direttori e le Direttrici dei servizi sociali delle comunità comprensoriali, nonché con i e le responsabili dei servizi sanitari e delle scuole, della Formazione professionale e dell’Orientamento professionale.

6. L’attività di pubbliche relazioni per la promozione dell’inserimento lavorativo è compito comune dell’Ufficio Servizi lavoro e dei servizi sociali.

Art. 7
MISURE PER L’ACCOMPAGNAMENTO SUL POSTO DI LAVORO DOPO UN’ASSUNZIONE (JOB COACHING)

1. Il job coaching è una misura di cui si può usufruire al bisogno e non in modo permanente, richiesta dalla/dal dipendente, dal datore di lavoro, dall’Ufficio Servizio lavoro o dai servizi sociali.

2. I destinatari della presente misura sono le persone assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le persone che hanno partecipato a progetti di inserimento lavorativo prima di essere assunte.

3. L'obiettivo di questa misura è quello di stabilizzare e mantenere il rapporto di lavoro o di sviluppare eventuali percorsi alternativi in collaborazione con i partner della rete.

4. La richiesta viene effettuata direttamente ai Servizi sociali.

5. Dipendenti e datori di lavoro possono contattare anche i Centri di mediazione lavoro. La richiesta viene inoltrata ai servizi sociali competenti.

6. Gli operatori e le operatrici competenti informano, consigliano e supportano il personale e il datore di lavoro, se si verificano le seguenti situazioni per i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda:

a) mansioni nuove o aggiuntive;

b) cambio di reparto all’interno dell’azienda;

c) riorganizzazione aziendale;

d) cambiamento dello stato di salute del/della dipendente;

e) difficoltà tra i collaboratori;

f) sostituzione della persona di riferimento nell’azienda;

g) altre situazioni la cui valutazione è demandata agli operatori competenti.

7. Le prestazioni erogate sono:

a) consulenza socio-pedagogica e psico-sociale;

b) sostegno e intervento in situazioni di crisi;

c) accompagnamento sul posto di lavoro per il periodo necessario a superare le situazioni di cui al comma 5.

8. È garantita la collaborazione con tutti i servizi della rete. Particolare importanza riveste la collaborazione con l’Ufficio Servizio lavoro, i distretti socio-sanitari e i servizi sanitari specialistici.

9. Lo scambio di informazioni è disciplinato da un protocollo d’intesa tra i servizi sociali e i Centri di mediazione lavoro. Se necessario, si tengono riunioni specifiche con i partner della rete.

Art. 8
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

1. I servizi sociali competenti e l’Ufficio Servizio lavoro possono affidare i servizi e le prestazioni descritti nei presenti criteri e nell’allegato A anche a enti privati.

Art. 9
LIMITI DI SPESA

1. Le misure previste dai presenti criteri sono attuati nei limiti di spesa autorizzati.

Art. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti disposizioni:

a) Il passaggio della competenza per le convenzioni di affidamento di durata superiore ai cinque anni dall’Ufficio Servizio lavoro ai servizi sociali avviene non prima di tre mesi dall’approvazione dei presenti criteri, sulla base dei termini di scadenza delle singole convenzioni di affidamento.

b) Subito dopo l’approvazione dei presenti criteri si terranno appositi incontri fra i centri di mediazione al lavoro e i servizi sociali competenti allo scopo di pianificare ed organizzare il suddetto passaggio.

c) Le persone interessate saranno informate dagli operatori e operatrici di riferimento dell’Ufficio Servizio lavoro in merito agli imminenti cambiamenti organizzativi.

d) L’Ufficio Servizio lavoro consiglia alle persone che sono già state sottoposte all’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente di richiedere una nuova valutazione. A tale scopo è convocata la Conferenza dei servizi. In tale evenienza, un eventuale passaggio dell’assistenza ai servizi sociali avviene esclusivamente sulla base della decisione della Commissione medica.

e) Possono richiedere l’accertamento della capacità lavorativa alla Commissione medica anche coloro che non sono mai stati sottoposti a valutazione.

2. L’obbligo di utilizzo di ProPraktika di cui all’articolo 4, punto 4.1.4, numero 4, trova applicazione dall’entrata in funzione del relativo servizio. Fino all’implementazione dello stesso, gli adempimenti da assolvere tramite ProPraktika si ritengono assolti con la trasmissione all’Ufficio Servizio lavoro via PEC.

3. Le indennità relative alle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo in essere al 1° gennaio 2022 vengono ricalcolate d’ufficio in base ai nuovi parametri e le convenzioni stesse si ritengono adeguate d’ufficio alla nuova disciplina, senza necessità di nuovo accordo tra le parti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico