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Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
Criteri per la concessione di aiuti per la coltivazione ecocompatibile di cereali (modificata con delibera n. 117 del 31.01.2017 e delibera n. 290 del 28.03.2023)

Kriterien

Criteri per la concessione di aiuti per la coltivazione ecocompatibile di cereali

Articolo 1
Oggetto degli aiuti

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente determinato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 5591.

Articolo 2
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sono microimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, che coltivano le specie elencate all’articolo 4.

Articolo 3
Impegni

1. Il/La richiedente nel ciclo di coltivazione dei cereali si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

a) rinuncia all’utilizzo di sementi conciate;

b) rinuncia all’utilizzo di prodotti fitosanitari, compresi i regolatori di crescita;

c) rinuncia all’utilizzo di fertilizzanti minerali non ammessi in agricoltura biologica nonché di fanghi di depurazione;

d) rotazione delle colture, che limita la coltivazione di cereali, eccetto la segale, sulla stessa superficie a due anni consecutivi;

e) rinuncia all’utilizzo di sementi geneticamente modificate.

2. Per dimostrare il rispetto di tali impegni il/la richiedente deve:

a) garantire agli organismi di controllo in qualsiasi momento e senza esplicita richiesta il libero accesso alle superfici coltivate ed esibire i documenti richiesti ai fini del controllo;

b) permettere, in caso di verifiche supplementari, anche il prelievo di campioni di terreno e di materiale vegetativo per le analisi di laboratorio.

Articolo 4
Specie ammesse

1. L’aiuto è concesso ai richiedenti che coltivano in Provincia di Bolzano le seguenti specie cerealicole o grano saraceno (Fagopyrum esculentum):

a) segale (Secale cereale);

b) grano tenero (Triticum aestivum);

c) orzo (Hordeum vulgare);

d) avena (Avena sativa);

e) farro spelta (Triticum spelta);

f) grano duro (Triticum durum);

h) farro dicocco/ emmer (Triticum dicoccum);

i) farro monococco (Triticum monococcum).

2. Ai fini dei presenti criteri il grano saraceno è considerato una specie cerealicola.

3. Possono essere utilizzate sementi selezionate, quelle di antiche varietà locali o sementi autoprodotte.

Articolo 5
Presupposti per la concessione degli aiuti

1. Il/La richiedente deve coltivare almeno un ettaro di prato, foraggere avvicendate, mais o altri cereali, ortaggi, fragole e piante industriali officinali.

2. Per le aziende a indirizzo misto che coltivano anche frutteti o vigneti, ai fini del calcolo della superficie minima di un ettaro, la superficie frutticola o viticola viene moltiplicata con il fattore 2 e sommata alle altre superfici.

3. Valgono i rispettivi dati dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.

4. Nel caso di aziende zootecniche deve essere rispettato il carico bestiame minimo e massimo, come stabilito nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Provincia autonoma di Bolzano per l’agevolazione di costruzioni aziendali.

5. La superficie minima di coltivazione ammessa a concessione ammonta a 0,6 ettari. Questa superficie deve essere iscritta come cereali nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

Articolo 6
Divieto di cumulo

1. L’aiuto non è cumulabile con l’aiuto di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Articolo 7
Tipo e ammontare dell’aiuto

1. L’aiuto è concesso come premio a superficie e ammonta annualmente a euro 500,00 per ettaro.

2. L’aiuto non viene concesso, se l’ammontare è inferiore a euro 300,00.

3. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al/alla richiedente non può superare 15.000,00 euro nell’arco di tre anni finanziari.

Articolo 8
Presentazione delle domande e documentazione

1. Per la concessione dell’aiuto i richiedenti devono presentare una domanda, redatta su un modulo predisposto, alla Ripartizione provinciale Agricoltura dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno in cui è prevista la raccolta.

2. La superficie cerealicola indicata nella domanda di aiuto deve essere delimitata graficamente nel sistema LAFIS (Sistema Informativo Agricolo e Forestale) entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

3. Il/La richiedente deve inoltre presentare una dichiarazione in forma scritta relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

Articolo 9
Criteri di priorità con schema di punteggio

1. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, la concessione dell’aiuto avviene secondo una graduatoria formata in base all’assegnazione del seguente punteggio:

a) per la rinuncia a varietà ibride o l’utilizzo di antiche varietà locali: 10 punti;

b) per l’utilizzo di sementi certificate biologiche: 6 punti;

c) per la collaborazione con un centro di sperimentazione per la costituzione di una banca del gene: 6 punti;

d) per l’effettuazione di una rotazione di coltura con un’interruzione di coltivazione di oltre due anni per le specie ammesse ai sensi dell’articolo 4, eccetto la segale: 4 punti;

e) per l’ampliamento della superficie coltivata nell’anno precedente di oltre il 50 per cento: 4 punti;

f) per la coltivazione ecocompatibile di cereali ai sensi dei presenti criteri su oltre il 35 per cento della superficie arativa dell’azienda: 2 punti.

2. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati alle condizioni di cui al comma 1.

3. La graduatoria annuale delle domande ammesse si esaurisce col raggiungimento delle risorse disponibili.

Articolo 10
Istruttoria delle domande e liquidazione dell’aiuto

1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 2, che può essere concesso all’azienda e che sussistano tutti i requisiti e i presupposti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.

Articolo 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto presentate.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. Oggetto del controllo sono il rispetto delle prescrizioni e la veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Se durante il controllo a campione di cui al comma 1 viene accertata la mancanza dei requisiti o dei presupposti per la concessione dell’aiuto, oppure il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione, l’aiuto non viene concesso.

Articolo 12
Revoca

1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti o dei presupposti per la concessione dell’aiuto, oppure il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione, l’aiuto viene revocato per intero e il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo o di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2/bis e 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

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