1. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, la concessione dell’aiuto avviene secondo una graduatoria formata in base all’assegnazione del seguente punteggio:
a) per la rinuncia a varietà ibride o l’utilizzo di antiche varietà locali: 10 punti;
b) per l’utilizzo di sementi certificate biologiche: 6 punti;
c) per la collaborazione con un centro di sperimentazione per la costituzione di una banca del gene: 6 punti;
d) per l’effettuazione di una rotazione di coltura con un’interruzione di coltivazione di oltre due anni per le specie ammesse ai sensi dell’articolo 4, eccetto la segale: 4 punti;
e) per l’ampliamento della superficie coltivata nell’anno precedente di oltre il 50 per cento: 4 punti;
f) per la coltivazione ecocompatibile di cereali ai sensi dei presenti criteri su oltre il 35 per cento della superficie arativa dell’azienda: 2 punti.
2. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati alle condizioni di cui al comma 1.
3. La graduatoria annuale delle domande ammesse si esaurisce col raggiungimento delle risorse disponibili.