1. Il personale docente, compreso il personale parttime, nel periodo di formazione e di prova deve frequentare le attività di formazione nella misura di 50 ore. Nella scelta dei corsi di aggiornamento, il personale docente tiene conto della propria biografia professionale.
2. Le 50 ore di obbligo formativo, ai sensi del comma 1, sono comprensive delle 12 ore di osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari). Il personale docente è tenuto a progettare, svolgere e valutare tali osservazioni.
3. Le modalità e i tempi dell’attività di formazione, di cui al comma 1, sono definite annualmente, all’inizio dell’anno scolastico, con circolare dell’Intendente scolastico competente.
4. Il personale docente concorda con il dirigente scolastico, all’inizio del periodo di formazione e di prova, il piano di formazione e l’attività di osservazione reciproca in classe (formazione tra pari).
5. Agli insegnanti che hanno assolto il corso di formazione per il periodo d’inserimento professionale, ai sensi dell’art. 12 quinquies della Legge provinciale 12 dicembre 1996 , n. 24 nel testo vigente, è riconosciuto un credito di 38 ore. Ciò non riguarda l’obbligo concernente le osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari) di cui al comma 2.