1. Le domande di concessione dei vantaggi economici, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.
2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il codice dell’amministrazione digitale.
4. Le domande sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui all’articolo 12.