1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) contributi per progetti;
b) contributi integrativi;
c) sussidi.
2. I contributi per progetti possono essere concessi per le attività di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.
2. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo per progetti siano risultate inferiori alle previsioni, oppure nel caso in cui i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.
3. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.
4. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.
5. I sussidi sono vantaggi economici concessi a sostegno della proiezione di film di qualità ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4.
6. I film per i quali si richiede un sussidio devono essere proiettati nell’anno di presentazione della domanda.