1. I sussidi concessi devono essere rendicontati dal beneficiario entro il termine massimo del 31 marzo dell’anno successivo al provvedimento di concessione.
2. Trascorsi i termini di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il sussidio è revocato.