1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana per la promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera f), e dell’articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
2. Sono agevolate le opere audiovisive non concepite per un utilizzo commerciale o con una distribuzione principalmente nell’arco alpino.
3. I contributi di cui all’articolo 5 dei presenti criteri, sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. I sussidi di cui all’articolo 5 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.