1. Non possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:
a) onorario del produttore;
b) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
c) interessi di mora o contravvenzioni;
d) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;
e) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
f) acquisto di beni destinati alla rivendita;
g) offerte ed altri contributi di solidarietà;
h) spese per fiori e buffet;
i) spese di rappresentanza a favore dei soci o dipendenti del richiedente;
j) spese per attività riconducibili alle finalità di altre normative provinciali di settore;
k) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale e comunale) e candidati e candidate ufficiali agli stessi;
l) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.