(1) L’agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(2) L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con l’1°gennaio e termina con il 31°dicembre.
(3) Il budget economico e d’investimento annuale e triennale dell’Agenzia deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il budget deve rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno seguente.
(4) Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla ripartizione provinciale alle Finanze.
(5) Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia sono soggette al parere del collegio dei revisori.
(6) L’agenzia dispone di un proprio servizio di cassa affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.