(1) Il collegio viene nominato dalla Giunta provinciale ed è formato da tre revisori dei conti.
(2) Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici a livello provinciale. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.
(3) I componenti del collegio restano in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.
(4) Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.
(5) Il Collegio: