(1) Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale è nominato/nominata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale della Provincia. Al direttore/Alla direttrice è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza del Demanio provinciale La sua posizione economica e giuridica corrisponde a quella del direttore/della direttrice di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(2) Il direttore/La direttrice è il/la rappresentante legale del Demanio provinciale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
(3) In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice, le funzioni sono esercitate dal sostituto/dalla sostituta.
(4) Il direttore/La Direttrice può delegare singole funzioni ai/alle dirigenti del Demanio provinciale o ai/alle dipendenti preposti ad un settore omogeneo.
(5) Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.