(1) Il patrimonio amministrato dal Demanio provinciale è costituito
- dal “patrimonio indisponibile – foreste” e dal "patrimonio indisponibile - agricoltura" della Provincia autonoma di Bolzano, 7)
- dai terreni agricoli e dai edifici e altri beni immobili connessi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano,
- da altri beni eventualmente affidati in gestione al Demanio provinciale da parte della Giunta provinciale o acquisiti ad altro titolo.
(2) I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Demanio provinciale, che ne cura l’inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Demanio provinciale la proprietà dei beni mobili necessari all’espletamento delle attività.
(3) I beni immobili rimangono di proprietà della Provincia. Essi vengono iscritti nel libro fondiario come “patrimonio indisponibile – foreste“ o “patrimonio indisponibile – agricoltura” e sono gestiti dal Demanio provinciale. 8)
(4) Il Demanio provinciale amministra ed usa i beni mobili ed immobili necessari per le proprie attività e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese per la costruzione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, nonché per l'acquisto di beni immobili sono a carico del bilancio provinciale.
(5) Le entrate del Demanio provinciale sono:
- i proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e forestali;
- i proventi derivanti da concessioni di patrimonio indisponibile e da contratti d'affitto in corso; 9)
- i proventi derivanti dai servizi del Demanio provinciale a pagamento;
- il ricavato dalla vendita dei beni mobili inventariati fuori uso;
- le assegnazioni della Provincia;
- i ricavi dalla gestione del Demanio provinciale ed ogni introito collegato con i suoi scopi;
- i ricavi derivanti da vendita di energia;
- gli ingressi ai giardini e le tariffe di parcheggio;
- gli ulteriori introiti relativi ai compiti del Demanio provinciale.
(6) Ogni entrata connessa con l’attività del Demanio provinciale viene assegnata direttamente al Demanio stesso.
(7) La Giunta provinciale assegna al Demanio provinciale un finanziamento annuale a sostegno delle sue attività e delle spese di gestione nonché per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per l’attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale. 10)
(8) Le norme per la tenuta della contabilità e dell’amministrazione finanziaria sono dettate mediante regolamento.