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h) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 361)
Istituzione dell‘Agenzia Demanio provinciale

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1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 25 (Disposizione transitorie)

(1)  Le adesioni a cantine, cooperative agricole, e cooperative di energia , a consorzi e associazioni professionali, nonché a federazioni ed associazioni esistenti alla data del 31.12.2016 restano valide, se compatibili con le pertinenti disposizioni, e possono essere revocate in qualsiasi momento. L’adesione a nuovi consorzi o partecipazioni viene deliberata dalla Giunta provinciale.

(2)  Le concessioni in essere rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

(3)  Il Consiglio d'Amministrazione e l'organo di controllo nelle persona dei revisori dei conti dell'Azienda Provinciale Foreste e Demanio rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio d’esercizio di 2016 per garantire un passaggio della contabilità senza ostacoli.

(4)  Il Demanio provinciale subentra nei progetti in corso dei lavori da terminare avviati in regia della Ripartizione provinciale Foreste. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici in essere. Le risorse che sono state accertate e vincolate a progetti non conclusi verranno assegnate dal bilancio provinciale direttamente a favore dell’'Agenzia.

(5)  Le delibere del consiglio di amministrazione ed i decreti del Direttore/della Direttrice del Centro di sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e le delibere del consiglio di amministrazione dell'Azienda Provinciale Foreste e Demanio rimangono validi, purché non in contrasto con la presente disciplina.

(6)  Il Demanio provinciale subentra nei rapporti di lavoro con il personale in servizio alla data del 31.12.2016 presso l'Amministrazione fondiaria del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, ad eccezione di quello stagionale. Inoltre, al Demanio provinciale viene assegnato personale provinciale con un contingente equivalente a 8,474 dipendenti a tempo pieno provenienti dell’Amministrazione fondiaria Laimburg e con un contingente equivalente a 17,00 dipendenti a tempo pieno provenienti dall’Azienda provinciale Foreste e Demanio.

(6/bis)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro di Sperimentazione Laimburg nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente riduzione del contingente di 8,474 equivalenti a tempo pieno di cui al comma 6. 13)

(6/ter)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, corrispondenti a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro di Sperimentazione Laimburg per lo svolgimento delle attività amministrative. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto. 14)

(7)  Il personale già dipendente del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg o dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all’altra. Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

(7/bis)  La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché la messa a disposizione di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale. Il suddetto periodo transitorio si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e 2019. 15)

13)
L'art. 25, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.
14)
L'art. 25, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.
15)
L'art. 25, comma 7/bis, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 novembre 2018, n. 33.
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