(1) I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, comporti, in base alle stime dell'ufficio provinciale competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.