1. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del/della Presidente ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno. Esso esercita i seguenti compiti e le seguenti funzioni:
2. Il Comitato può costituire propri sottocomitati settoriali, cui demandare l’esecuzione dei lavori preparatori.