1. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori, che possono anche essere scelti tra il personale provinciale. I membri del Collegio dei revisori rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’incarico, e non possono essere superati tre mandati consecutivi.
2. La composizione del Collegio è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.
3. Ai membri del Collegio dei revisori sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, adottati dalla Giunta provinciale.