(1) Ai gruppi consiliari, che rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale, devono essere garantite le dotazioni basilari per la loro esistenza e il loro funzionamento.
(2) Il personale, assegnato ai singoli gruppi consiliari, scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria con gli stessi, può essere individuato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, tra i dipendenti del Consiglio provinciale oppure comandato al Consiglio provinciale.
(3) Per assicurare il buon funzionamento dell’attività istituzionale, di studio e legislativa dei consiglieri provinciali riferita all’attività del Consiglio provinciale, la presente legge disciplina l’assunzione di personale a supporto dei gruppi consiliari, costituitisi ai sensi dell’articolo 20 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e successive modifiche. Il personale così assunto è in regime di rapporto di lavoro privatistico a tempo definito.