1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) contributi per progetti;
b) contributi integrativi.
2. I contributi integrativi possono essere concessi qualora:
a) per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo per progetti siano risultate inferiori alle previsioni, oppure nel caso in cui i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda;
b) si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.
3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.