(1) Il termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione previsto dall’articolo 7, comma 1/bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è fissato in un anno dal ricevimento degli atti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo, per i procedimenti relativi a sanzioni amministrative irrogate in seguito all’attività di controllo nei seguenti settori: