1. Con il termine Alto Adige LeadEvents si intendono iniziative o manifestazioni di particolare attrattività e risonanza mediatica, idonee a comunicare in maniera efficace i valori di fondo del marchio ombrello.
2. Per essere riconosciuta quale Alto Adige LeadEvent, l’iniziativa o la manifestazione, oltre a soddisfare le caratteristiche di cui all’articolo 2, deve presentare i seguenti requisiti:
a) esistenza di un sito web contenente tutte le informazioni rilevanti sull’evento e i rispettivi contatti nonché le informazioni su come raggiungere il luogo dell’evento e sulle possibilità di pernottamento in loco;
b) utilizzo dell’applicazione fissa del marchio ombrello sul sito web nel rispetto delle direttive di applicazione pubblicate sul sito www.marchioombrello-altoadige.it e relativo collegamento ipertestuale (link) al sito www.suedtirol.info;
c) esistenza di un progetto di comunicazione per la pubblicizzazione dell’evento in ambito nazionale e internazionale. Il progetto può essere predisposto dall’offerente sia in proprio che tramite un incaricato esterno;
d) avere efficacia mediatica oltre i confini territoriali ovvero essere idonea a raggiungere tale scopo;
e) presenza, all’interno del gruppo organizzativo dell’evento, di una persona responsabile per la comunicazione e le pubbliche relazioni;
f) allestimento di un infopoint e creazione di una visione d’insieme dell’offerta complessiva dell’evento, ad esempio tramite l’affissione di cartelloni pubblicitari, l’esposizione di brochure, ecc.;
g) presenza di materiale illustrativo, di proiezione e di stampa relativo all’Alto Adige LeadEvent.
3. Se durante l’evento, nel settore riservato ai vip e agli sponsor vengono somministrati cibi e bevande, questi devono recare il marchio “qualità Alto Adige”. Se i prodotti somministrati non recano tale marchio devono comunque provenire dall’Alto Adige, ad eccezione delle pietanze a base di pesce e dei prodotti distribuiti in adempimento di contratti di sponsoring in essere con gli sponsor principali del settore alimentare. Questi contratti devono essere comunicati agli uffici provinciali competenti al momento della presentazione dell’offerta di sponsoring.